Inasprite le sanzioni pecuniarie in caso di violazioni degli obblighi anagrafici e delle prescrizioni nel caso di trasferimento della residenza all'estero. Lo prevede la Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 1° gennaio
La legge di Bilancio per il 2024 prevede un significativo inasprimento delle sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto degli obblighi anagrafici e delle prescrizioni in caso di trasferimento della residenza all’estero.
La legge 213 del 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre, dedica infatti due specifici commi ai temi di cui si parla.
Dal 2024 inasprite le sanzioni sugli inadempimenti in materia di obblighi anagrafici
In particolare, il comma 242 eleva l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza agli obblighi anagrafici e a quelli relativi al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero introducendo, al contempo, una mitigazione della misura delle sanzioni nel caso di comunicazioni tardive rese entro novanta giorni dal termine di legge.
Il comma 243 prevede, invece, che le pubbliche amministrazioni comunichino al Comune di iscrizione anagrafica ed all’ufficio consolare competente gli elementi “rilevanti” tali da indicare una residenza di fatto all’estero del cittadino italiano, acquisite nell’esercizio delle loro funzioni in modo che il Comune, a sua volta, comunichi all’Agenzia delle entrate le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio dall’anagrafe degli italiani all’estero per i controlli fiscali conseguenti.
Entrando più nel dettaglio della novella, per quanto attiene alle violazioni degli obblighi anagrafici sanciti dalla legge n. 1228 del 1954 sull’Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale, la sanzione amministrativa, fino ad oggi compresa tra 25,82 e 129,11 euro, dal 1° gennaio 2024 è elevata ad una somma ricompresa tra 100 e 500 euro.
È prevista tuttavia la possibilità di un abbattimento dell’onere sanzionatorio nell’ipotesi in cui il soggetto si adegui alle prescrizioni di legge entro con un ritardo non superiore a novanta giorni.
In tal caso la sanzione è ridotta a 10 euro, ossia un decimo del minimo, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Per un altro verso, la comunicazione della residenza in caso di trasferimento dall’estero, l’articolo 11 della legge n. 1228 dispone una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inadempimento, per un importo compreso finora tra 51,65 e 258,23 euro.
L’obbligo di comunicazione in caso di trasferimento all’estero è invece posto all’articolo 6 della legge n. 470 del 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”).
Anche per tal tipo di obbligo di comunicazione, la norma prevede un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria, che diviene di importo compreso tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione.
Ed insieme prevede una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 20 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con ritardo non superiore a novanta giorni a condizione, anche in tal caso, che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l’inasprimento sanzionatorio in esame mira a contrastare la condotta di chi mantiene illegittimamente l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia al fine di godere di benefici connessi.
Dal lato procedurale, l’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore e la notifica dell’atto impositivo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il mancato adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.
Il comma 243 introduce i commi 9-ter e comma 9-quater all’articolo 6 della citata legge n. 470 del 1988, relativa all’anagrafe e censimento degli italiani all’estero.
In base a tali previsioni, le pubbliche amministrazioni che, nell’esercizio delle loro funzioni, acquisiscono “elementi rilevanti” che indichino la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, devono comunicarli al Comune di iscrizione anagrafica ed all’ufficio consolare competente, per i provvedimenti da assumere, anche ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi anagrafici e di comunicazione di residenza.
A sua volta, il Comune dovrà comunicare le iscrizioni e le cancellazioni d’ufficio dall’anagrafe degli italiani all’estero (AIRE) all’Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali di competenza legati ad eventuali fenomeni di fittizia residenza fiscale all’estero.
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