Quando si applica l'aliquota IVA ridotta agli integratori alimentari? Bisogna valutare prodotto per prodotto. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate che ritorna ancora una volta sul tema, analizzando due casi pratici nelle risposte all'interpello numero 269 e 270 del 25 agosto 2020.
Quando si applica l’aliquota IVA ridotta per gli integratori alimentari? Bisogna valutare caso per caso perché la tipologia di prodotto di per sé non rientra tra le voci a cui è applicabile l’agevolazione che riduce al 10% l’imposta sul valore aggiunto.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate che ritorna ancora una volta sul tema, analizzando due casi pratici nelle risposte all’interpello del 25 agosto 2020 con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 269 del 25 agosto 2020
- Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA integratori alimentari.
Quando si applica l’aliquota IVA ridotta agli integratori alimentari? Dipende dai casi
In entrambi i casi, a porre il quesito sulla possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta agli integratori alimentari è una società che ha effettuato vendite nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi d’imposta nazionali oltre la soglia di euro 35.000.
In linea con quanto stabilito dal Decreto IVA, le società hanno provveduto alla presentazione della documentazione necessaria per l’identificazione diretta ai fini IVA per adempiere agli obblighi connessi alle vendite e regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia versando l’imposta dovuta.
Le società si rivolgono all’Agenzia delle Entrate per conoscere la corretta aliquota IVA da applicare ai prodotti venduti nel territorio italiano, integratori alimentari:
- sotto forma di capsule in un caso;
- sotto forma di preparati e barrette nell’altro.
Con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Amministrazione finanziaria nelle risposte all’interpello numero 269 e numero 270 del 25 agosto 2020 arriva alla stessa conclusione: per la loro composizione agli integratori alimentari analizzati è applicabile l’aliquota IVA ridotta al 10%.
Alla luce dei risultati emersi, perlopiù i prodotti possono rientrare voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, ovvero “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, e in ogni caso tra le voci a cui è applicabile l’agevolazione.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 270 del 25 agosto 2020
- Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA integratori alimentari.
Aliquota IVA ridotta per gli integratori alimentari? Via libera solo dopo l’analisi della composizione
Ma si tratta di una conclusione a cui si arriva sempre dopo una specifica analisi: è questo il principio sottolineato dall’Agenzia delle Entrate.
Nei due documenti, infatti, ribadisce un concetto fondamentale:
“I cd. «integratori alimentari» non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota IVA ridotta in quanto non sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA”.
Anche in tutti i precedenti documenti, infatti, il via libera sull’applicazione di un’aliquota IVA ridotta è sempre arrivata caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne ha analizzato la relativa composizione.
Nel testo si legge:
“In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti fossero stati riconducibili - in base al parere dell’ADM - ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quando si applica l’aliquota IVA ridotta agli integratori alimentari? Dipende dai casi