Infortuni sul lavoro: comunicazione Inail obbligatoria anche per gli infortuni di un solo giorno a partire dal 12 ottobre 2017. Ecco le novità e le regole per i datori di lavoro.
Infortuni sul lavoro: novità comunicazione Inail a partire dal 12 ottobre 2017, quando diventerà obbligatorio comunicare anche gli infortuni di un solo giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Si tratta di una delle novità introdotte con il decreto n. 183/2016 con il quale è stato istituito il Sinp, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, ed è stato conseguentemente introdotto l’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni sul lavoro anche se di un solo giorno.
L’avvio dello Snip, previsto per il 12 aprile 2017, è stato prorogato con il DL Milleproroghe, il quale ha fissato al 12 ottobre 2017 l’avvio del nuovo servizio volto ad implementare le misure di sicurezza sul lavoro.
La comunicazione, introdotta a finalità statistiche e informative, dovrà essere effettuata obbligatoriamente dal datore di lavoro per tutti gli eventi a partire dal 12 ottobre 2017 mentre nulla cambia in merito all’indennizzo in caso di infortuni, che dovranno essere pagati esclusivamente in caso di prognosi superiore ai tre giorni.
Di seguito regole e novità sulla comunicazione Inail in caso di infortuni sul lavoro a partire dal 12 ottobre 2017.
Infortuni sul lavoro: novità comunicazione Inail dal 12 ottobre 2017
Le novità previste dal decreto 183/2016 introducono, a partire dal 12 ottobre 2017, l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’Inail anche gli infortuni sul lavoro di durata di un solo giorno successivo a quello dell’evento.
In precedenza era obbligatorio comunicare esclusivamente gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni; a partire dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro dovranno trasmettere comunicazione Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, mentre restano invariate le regole in merito all’erogazione dell’indennità Inail.
Si tratta di una delle novità introdotte con il Snip al fine di adottare le misure idonee a prevenire gli infortuni sul lavoro: la comunicazione avrà esclusivamente finalità statistica e informativa.
Ad essere interessati dalle novità in vigore dal 12 ottobre 2017 saranno tutti i datori di lavoro per eventi di infortuni in franchigia, ovvero non coperti da assicurazione Inail e che comportano prognosi e assenza dal luogo di lavoro per un numero di giorni compreso tra uno e tre successivi a quello dell’evento.
In caso di mancata comunicazione Inail di infortuni anche se di solo un giorno al datore di lavoro potrà essere comminata una sanzione che va da 548 euro a 1.972,80 euro, importo che sale ad un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.932 euro per le comunicazioni di infortuni con prognosi superiore ai tre giorni e quindi coperti da assicurazione Inail.
Comunicazione Inail infortunio sul lavoro: le regole per lavoratore e datore di lavoro
In caso di infortunio sul lavoro o in itinere, anche se di breve entità, il lavoratore è tenuto ad avvisare immediatamente il datore di lavoro e può:
- rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
- rivolgersi al suo medico curante.
Il medico che presta prima assistenza al lavoratore dovrà rilasciare obbligatoriamente il certificato al lavoratore, nel quale sarà indicata diagnosi e prognosi, ovvero numero di giorni di assenza dal lavoro. Il medico trasmetterà il certificato in via telematica all’Inail.
Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati.
Il datore di lavoro è invece obbligato a inoltrare la denuncia o comunicazione di infortunio all’Inail entro 48 ore dalla data di ricezione del certificato medico, non soltanto per gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni ma, a partire dal 12 ottobre 2017, anche per quelli di un solo giorno.
La comunicazione dovrà essere effettuata in via telematica o con qualunque mezzo idoneo a comprovarne l’invio. Per chi si avvale dell’invio della denuncia di infortunio in modalità telematica è previsto l’esonero dall’invio della comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.
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