Per l’immobile in profonda ristrutturazione l’IMU deve essere calcolata sul valore venale dell’area su cui insiste e non sulla rendita catastale del fabbricato
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Per il pagamento dell’IMU in alcuni casi è necessario fare riferimento allo stato reale dell’immobile e non alla rendita catastale.
L’imposta municipale propria infatti deve essere calcolata sul valore venale dell’area su cui insiste un immobile oggetto di importanti interventi di ristrutturazione e non sulla rendita catastale del fabbricato.
A precisarlo è la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in una sentenza che segna un importante precedente.
IMU più leggera per le case in ristrutturazione
Non è sufficiente fare riferimento solamente al dato formale della rendita catastale per determinare il valore dell’IMU da pagare.
In alcuni casi, infatti, per determinare il valore dell’imposta da applicare è necessario fare riferimento allo stato reale dell’immobile. Questo poiché gli archivi del Fisco non sempre fotografano l’evoluzione dei cantieri.
È il caso di un intervento di ristrutturazione importante e integrale, come stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio che, con una sentenza di rilevante interesse in materia tributaria ha segnato un importante precedente.
La Corte, infatti, ha confermato che l’IMU deve essere calcolata sul valore venale dell’area su cui insiste un immobile oggetto di importanti interventi di ristrutturazione, e non sulla rendita catastale del fabbricato.
Il contenzioso è nato da un avviso di accertamento notificato dal Comune di Roma, che richiedeva il pagamento dell’IMU calcolato sulla rendita catastale del fabbricato, nonostante l’immobile fosse sottoposto a interventi di recupero ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del DPR n. 380/2001.
Il Comune, pur essendo a conoscenza dei lavori in corso grazie alla documentazione presentata dal contribuente, ha insistito sulla tassazione basata sulla rendita catastale, contestando la determinazione dell’imposta sul valore venale dell’area.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado aveva già stabilito che l’IMU deve essere calcolata sul valore dell’area fabbricabile quando l’immobile è oggetto di una ristrutturazione integrale, rendendo non più applicabile la rendita catastale preesistente. Il Comune ha quindi presentato appello, sostenendo che il contribuente avrebbe dovuto comunicare tramite procedura DOCFA il nuovo valore catastale dell’area, obbligo che tuttavia non è previsto da alcuna norma vigente ai fini dell’imposta.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo che
“non è sufficiente fare riferimento al dato formale catastale quando vi sono prove concrete dello stato dell’immobile e della conoscenza della situazione da parte dell’amministrazione.”
Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto la necessità di applicare l’IMU esclusivamente sul valore dell’area fabbricabile, respingendo integralmente l’appello del Comune di Roma e accogliendo quindi la posizione del contribuente assistito da Di Girolamo Consulting e Studio Leone Fedreghetti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IMU più leggera per le case in ristrutturazione