Nel DL Sostegni novità anche per le grandi imprese, prestiti aggiuntivi in caso di temporanea difficoltà finanziaria. Gli strumenti di supporto alle aziende con più di 250 dipendenti si aggiungono a quelli tradizionali. In attesa del Decreto MISE con i dettagli sulla misura, una panoramica su requisiti e condizioni per accedervi.
Tra le novità introdotte dal Decreto Sostegni, c’è spazio anche per il supporto alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa all’emergenza coronavirus: 200 milioni sono le risorse a disposizione per la concessione di prestiti aggiuntivi rispetto ai tradizionali strumenti per la liquidità.
Obiettivo? Garantire una continuità operativa per le aziende con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.
Si attende, ora, il decreto MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento.
Grandi imprese, nel DL Sostegni prestiti aggiuntivi in caso di temporanea difficoltà finanziaria
A istituire il Fondo a supporto delle grandi imprese è l’articolo 37 del DL numero 41 del 22 marzo 2021.
Nel testo si legge:
“Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l’attività, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l’anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00”.
In concreto, la misura consiste nella possibilità di ottenere prestiti da restituire entro cinque anni al massimo e rientra nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 che è stato rafforzato lo scorso 19 marzo 2021 dalla Commissione Europea.
Sempre da Bruxelles, poi, deve arrivare l’ok definitivo sulla misura, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
I limiti degli aiuti ricevuti che rientrano in questa cornice è stato portato da 800 a 1,8 milioni di euro.
I finanziamenti del nuovo Fondo grandi imprese MISE rappresentano uno strumento aggiuntivo rispetto, ad esempio, al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa nato con il Decreto Rilancio o la concessione di garanzie statali.
Grandi imprese, nel DL Sostegni prestiti aggiuntivi in caso di temporanea difficoltà finanziaria
Due sono i requisiti principali per avere accesso ai prestiti previsti dal Decreto Sostegni:
- essere una grande impresa secondo le caratteristiche previste dalla normativa comunitaria;
- essere in temporanea difficoltà finanziaria, che non può essere precedente al 31 dicembre 2019.
In particolare, per quanto riguarda il primo punto la platea di aziende potenzialmente beneficiarie delle risorse hanno le seguenti caratteristiche:
- 250 o più dipendenti;
- fatturato superiore a 50 milioni di euro o bilancio superiore ai 43 milioni di euro.
Sono escluse in ogni caso le imprese del settore bancario finanziario e assicurativo.
Anche il secondo aspetto merita un approfondimento. Come si legge nel dossier sul Decreto Sostegni redatto dal Senato, “Per imprese in temporanea difficoltà si intendono le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa di ripresa dell’attività (cd. Regolamento GBER)”.
In particolare, secondo quanto stabilito dal regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, basta una delle seguenti condizioni per determinare lo stato di difficoltà per l’impresa:
- nel caso di società a responsabilità limitata, riduzione di più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, calo di più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- nel caso in cui l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o ci siano le condizioni per l’apertura di una procedura di questo tipo su richiesta dei suoi creditori;
- nel caso in cui l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- se negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa è stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa è stato inferiore a 1,0.
Nel testo, inoltre, si legge:
“Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni”.
Il finanziamento, poi, è concesso a patto che si possa “ragionevolmente presumere” il rimborso integrale nel termine dei 5 anni.
In ogni caso, le grandi imprese interessate a richiedere i prestiti previsti dal DL Sostegni devono comunque attendere l’ok della Commissione Europea e il decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con criteri, modalità e condizioni per l’accesso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: DL Sostegni, prestiti aggiuntivi per grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria