Alcuni rilevanti profili in tema di giurisdizione su concordato preventivo e transazione fiscale nell'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 35854 del 2021. Un'analisi sulla normativa di riferimento e sulla sua evoluzione.
La Corte di Cassazione, Sez. U, con l’Ordinanza n. 35954 del 22 novembre 2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di giurisdizione su concordato preventivo e transazione fiscale.
Nel caso di specie, una società, versando in situazione di difficoltà economica, formulava istanza di concordato preventivo al Tribunale, avanzando domanda di pre concordato.
Il Tribunale apriva la procedura concorsuale richiesta e concedeva il termine per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo.
- Corte di Cassazione - Ordinanza n. 35954 del 22 novembre 2021
- Transazione fiscale: in caso di rigetto della proposta decide il giudice ordinario. Scarica il testo integrale dell’Ordinanza della Cassazione
La giurisdizione in tema di transazione fiscale: l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 35954 del 2021
Il nominato Commissario giudiziale provvedeva quindi a richiedere ai creditori le certificazioni di consistenza delle varie situazioni debitorie ed acquisita notizia sulla consistenza della pretesa fiscale dell’Amministrazione finanziaria nei confronti della società, elaborava una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art.182-ter della legge fallimentare.
La Direzione regionale si esprimeva negativamente su tale proposta e la società impugnava il diniego innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
Si costituiva la Direzione Provinciale, sostenendo l’inammissibilità del ricorso in relazione alla competenza giurisdizionale del tribunale fallimentare.
L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e segnatamente del tribunale fallimentare competente, ai sensi dell’art.182-bis della legge fallimentare.
La società si costituiva con controricorso, chiedendo invece che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.
Il Procuratore generale concludeva chiedendo che le Sezioni Unite dichiarassero la giurisdizione del giudice tributario, insistendo affinché fosse rivisto l’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 8054/2021, con il quale era stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario ed evidenziando che, proprio in base ai principi richiamati nell’ordinanza richiamata, si sarebbe dovuta escludere qualsiasi continuità normativa fra la vecchia disciplina e gli artt.48, c.5 e 80 c.3 del Dl. n. 125/2020, che ha introdotto il codice della crisi d’impresa, introducendo una disciplina sicuramente innovativa nel sistema laddove autorizza il Tribunale fallimentare a sostituire la determinazione assunta dal creditore pubblico.
Le Sezioni Unite, nel decidere la questione, ricordano che, decidendo un regolamento preventivo di giurisdizione in tema di transazione fiscale, proposta all’interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti, non disciplinato, ratione temporis, dal Dl. n. 125/2020, e di mancato assenso dell’Agenzia delle Entrate alla proposta di trattamento dei crediti tributari, regolata dall’art. 182 ter della L.fall., le stesse Sezioni avevano stabilito che tali controversie, pur inserite in una procedura concorsuale regolata dalla L. n. 232 del 2016, spettavano, anche con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del Dlgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, anche considerata la prevalenza dell’interesse concorsuale su quello tributario, senza che assumesse rilievo la natura giuridica delle obbligazioni tributarie (cfr., Cass., S.U. n.8504/2021).
Tali conclusioni in punto di competenza giurisdizionale del giudice ordinario, secondo la Cassazione andavano ribadite anche con riferimento al procedimento in esame, essendo appunto in discussione la mera manifestazione di volontà di uno dei creditori sulla transazione fiscale, sulle quali è funzionalmente competente a decidere detto organo giurisdizionale.
La posizione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione in tema di transazione fiscale
Le conclusioni del Procuratore Generale, secondo la Corte, non sembravano del resto adeguatamente considerare il senso complessivo della posizione già espressa in punto di giurisdizione, appunto volta ad individuare nel giudice ordinario quello abilitato a delibare sulla transazione fiscale, in quanto sub procedimento inserito in un ambito appunto di “competenza” del giudice fallimentare.
A tale conclusione, peraltro, le S.U. erano pervenute non soltanto sulla base della normativa sopravvenuta, come introdotta con il DL n. 125/2020, ma più in generale in ragione della ritenuta natura “concorsuale” del procedimento, ricostruita sulla base del quadro normativo applicabile all’istituto anche nella vigenza anteriore al nuovo codice della crisi di impresa.
Afferma la Corte che il sub-procedimento di trattamento dei crediti tributari si inserisce dunque nell’ambito della “procedura madre” di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti , con prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale, laddove questo “incidente tributario” è essenzialmente finalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della crisi di impresa.
In conclusione, affermano i giudici di legittimità, è stata la natura ancillare del procedimento di transazione fiscale rispetto a quello fallimentare ad indirizzare le Sezioni Unite verso la individuazione del giudice ordinario per le controversie concernenti il diniego di parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate.
E tale conclusione è stata infatti poi confortata anche dalla disciplina sopravvenuta, introdotta dal Dl.125/2020 in tema di omologazione in caso di mancata adesione (comunque non applicabile alla vicenda esaminata).
Tale orientamento, sottolinea la Cassazione, non ha dunque inteso riconoscere l’applicabilità retroattiva della disciplina in tema di omologazione del concordato preventivo anche in caso di parere contrario dell’amministrazione fiscale.
Ma ha ravvisato in tale disposizione soltanto un’ulteriore manifestazione dell’intento del legislatore, già manifestato con il Dpr. n. 602/1973, di concentrare innanzi al tribunale fallimentare la cognizione delle questioni che gravitano attorno alle procedure della transazione fiscale e del concordato preventivo, all’interno delle quali si collocano pienamente anche quelle relative alle manifestazioni di voto, da qualunque creditore espresse, sulla proposta di transazione fiscale.
Tanto premesso, giova infine anche osservare quanto segue.
La giurisdizione in tema di transazione fiscale: alcune osservazioni
Va disatteso, in sostanza, l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, peraltro appoggiato dalla prevalente dottrina, favorevole all’affermazione della giurisdizione delle Commissioni tributarie in ordine al mancato assenso dell’Agenzia delle Entrate alle proposte di transazione fiscale, dovendosi invece affermare la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 8504 del 25 marzo 2021).
La prima forma di “transazione fiscale”, si ricorda, era stata introdotta nell’ordinamento con l’art. 3, comma 3, Dl. 138/2002, con una previsione normativa limitata, riferendosi la stessa solo ai tributi erariali iscritti a ruolo, la cui ratio aveva dunque quale presupposto sostanziale l’accertamento della sua convenienza rispetto alla riscossione coattiva.
Questa prima forma di transazione fiscale, più specificamente denominata in dottrina e nella prassi come “transazione sui ruoli”, era confinata nell’ambito dell’esecuzione esattoriale e quindi nell’ambito tributario, senza alcun riferimento diretto alle esecuzioni concorsuali ordinarie.
Con il Dlgs. 5/2006, contenente una riforma organica della legge fallimentare del 1942, il legislatore ha poi introdotto il vero e proprio istituto della transazione fiscale, collocandolo all’interno della disciplina delle procedure concorsuali.
Un nuovo, ben più ampio e speciale, modulo di attuazione “consensuale” dei tributi, seguito poi da ulteriori interventi normativi, che hanno poi portato all’assetto attuale, accentuando ancor più tali profili, collocando ancor più chiaramente l’istituto un esame all’interno delle procedure concorsuali, piuttosto che nell’ambito delle procedure di attuazione dei tributi.
Le controversie relative alle proposte di trattamento dei crediti tributari spettano dunque alla giurisdizione ordinaria (cfr., Cassazione, a Sezioni Unite, Ord. n. 22138 del 03/08/2021), come confermato anche dall’obbligatorietà del sub-procedimento di trattamento dei crediti tributari nell’ambito della “procedura madre” di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti.
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