Giornalismo, il testo della Legge di Bilancio 2021, approvato dal Senato il 30 dicembre 2020, prevede misure di sostegno alle assunzioni nell'ambito della professione giornalistica. Dal 1° gennaio i datori di lavoro possono beneficiare delle misure a tutela dell'occupazione riconosciute per la generalità dei settori economici, anche per gli iscritti all'INPGI.
Giornalismo, tra le misure di sostegno per le assunzioni dei lavoratori, nella Legge di Bilancio 2021 approvata il 30 dicembre 2020 dal Senato, ci sono quelle in favore della professione giornalistica.
A prevederle sono i commi 29, 30, 31 e 32 dell’articolo 1.
Per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021 gli assicurati all’INPGI, Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», i datori di lavoro possono beneficiare delle misure di sostegno all’occupazione riconosciute per la generalità dei settori economici.
L’onere della misura è posto a carico dello Stato.
I successivi commi stabiliscono le procedure che dovranno essere messe in atto dall’INPGI.
Giornalismo, le misure di sostegno per le assunzioni nella Legge di Bilancio 2021
Tra le misure di sostegno al mercato del lavoro, nella Legge di Bilancio 2020 ci sono quelle legate al giornalismo.
Il testo che ha ottenuto il via libera del Senato prevede alcune misure a tutela del lavoro giornalistico, in particolare nei commi 29, 30, 31 e 32 dell’articolo 1.
Il comma 29 prevede quanto segue:
“Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.”
Salvo diversa previsione di legge, per le assunzioni dal 1° gennaio 2021 possono essere applicate le disposizioni legislative statali che prevedono incentivi diretti al sostegno dell’occupazione, riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici.
I datori di lavoro possono dunque beneficiare di tali agevolazioni anche per le assunzioni di dipendenti iscritti all’INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola») con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.
Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione.
Giornalismo, le misure di sostegno per le assunzioni: i compiti dell’INPGI
La seconda parte dello stesso comma affida all’INPGI il compito di inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto per il rimborso dei relativi oneri.
In relazione agli adempimenti previsti dal Registro nazionale sugli aiuti di Stato, l’INPGI assume la funzione di amministrazione concedente e provvede al monitoraggio, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
Il successivo comma 30 dell’articolo 1 prevede che per far fronte ai maggiori oneri di spesa legati all’emergenza coronavirus, e per favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell’INPGI, fino al 31dicembre 2021 è posto a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione l’onere comprensivo delle quote di contribuzione figurativa.
Tale onere è sostenuto dall’INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti dell’Istituto.
Nel testo viene inoltre stabilito che l’INPGI debba inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto semestrale per il rimborso dei relativi oneri:
“al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all’INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione.”
Se le somme sono superiori all’onere sostenuto dall’INPGI, la differenza resta presso l’Istituto come acconto in compensazione a valere sul semestre successivo.
Resta fermo il conguaglio a saldo finale, il 31 dicembre 2021.
Giornalismo, le misure di sostegno per la professione: la proroga dei termini
Il comma 31 dello stesso articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 modifica alcuni termini temporali, di cui all’art. 16-quinquies, c. 2, del D.L. 34/2019, relativi al processo di riequilibro finanziario dell’INPGI e alla sospensione della norma sull’eventuale commissariamento.
In particolare, passa dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021:
- il termine entro cui l’Istituto deve trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti delle misure adottate;
- il termine finale della sospensione - con esclusivo riferimento alla gestione relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti ("gestione sostitutiva"), la quale presenta attualmente un disavanzo, anziché all’intero Istituto - della norma che prevede la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale.
In ultimo il comma 32 dell’articolo 1 spiega che l’INPGI, a sostegno dell’efficacia degli interventi e nell’ambito dell’autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista, adotta le ulteriori misure per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria da sottoporre alla vigilanza statale.
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