Esonero contributi per filiere in crisi: l'INPS proroga al 13 dicembre 2021 la scadenza per pagare le quote in eccesso e le contribuzioni escluse dal Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi dei settori agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
Esonero contributi per agricoltura, pesca e acquacoltura: slitta al 13 dicembre la scadenza per il pagamento all’INPS delle contribuzioni escluse dal Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi e delle quote eccedenti l’importo autorizzato.
L’INPS, nel messaggio numero 2493 dello scorso 2 dicembre, ha comunicato di aver fissato una nuova data, originariamente prevista per sabato 11 dicembre, per evitare che cada in un giorno non bancabile.
Il Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi è stato istituito con il Decreto Rilancio, il dl. 34/2020, per aiutare i settori agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, pesantemente colpiti dagli effetti dalla pandemia di coronavirus, tramite l’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei datori di lavoro.
In particolare, come specificato nella circolare numero 57 dell’INPS, il Fondo vuole favorire “imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura”.
- INPS - Messaggio numero 4293 del 2 dicembre 2021
- Scadenza del pagamento della contribuzione eccedente l’importo dell’esonero autorizzato ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni
Esonero contributi per agricoltura e pesca: il 13 dicembre la scadenza per il pagamento delle eccedenze
Il messaggio dell’INPS numero 2493 sulla proroga della scadenza degli esoneri contributivi specifica che “poiché l’11 dicembre 2021 cade di sabato, giornata non bancabile, la scadenza del relativo versamento è differita al 13 dicembre 2021”
La data iniziale era stata stabilita in base a quanto dettato dal paragrafo 5 della circolare numero 57 dell’INPS del 12 aprile 2021.
Nel testo si legge:
“In caso di esito favorevole dell’istanza, qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale fissato dal “Quadro temporaneo”, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi (cfr. l’art. 3, comma 3, dei decreti interministeriali)”.
Lo scorso 11 novembre 2021, l’INPS ha comunicato ai beneficiari l’importo dell’esonero tramite Posta Elettronica Certificata, o tramite posta non istituzionale per chi non aveva fornito un indirizzo email certificato nella domanda.
Esonero contributi per agricoltura, pesca e acquacoltura: istruzioni sulla scadenza del 13 dicembre
Sempre con la circolare numero 57, l’INPS chiarisce che il beneficio previsto dal Decreto Rilancio consiste nell’esonero totale del versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro.
L’accesso al beneficio può essere “riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020”.
Inoltre, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Il pagamento può anche essere rateizzato, in base a quanto dettato dall’art.2, comma 11 del DL n. 388/1989.
Il messaggio dell’INPS chiarisce che sui debiti rateizzati bisognerà pagare solo gli interessi di dilazione.
Nel testo si legge:
“Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedente la misura dell’esonero autorizzato”.
Dal 14 dicembre 2021, chi non ha pagato in tempo sarà costretto a pagare delle sanzioni pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, come previsto dall’art.116 della legge 388/2000.
Le sanzioni civili non possono superare il 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti.
Chi farà richiesta di rateazioni dopo il 14 dicembre 2021 dovrà pagare sia gli interessi di dilazione, sia le sanzioni previste dalla legge.
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