Prima di poter procedere con la domanda di nulla osta per i lavoratori non comunitari nell'ambito del Decreto Flussi 2023-2025, bisogna effettuare la verifica di indisponibilità presso i centri per l'impiego. Serve a controllare l'eventuale disponibilità in Italia di lavoratori con le caratteristiche ricercate
La verifica di indisponibilità è un passaggio necessario nel processo di domanda per il nulla osta al lavoro nell’ambito del decreto flussi 2023.
Si tratta della richiesta di personale da presentare ai centri per l’impiego (CPI) per verificare una eventuale disponibilità sul territorio nazionale dei lavoratori desiderati.
I datori di lavoro dovranno inviare al CPI l’apposito modulo compilato e in caso di esito negativo potranno procedere con la domanda di nulla osta dal 2 dicembre 2023, il primo giorno disponibile per la trasmissione delle richieste.
Come previsto dal DPCM del 27 settembre, nel prossimo triennio saranno ammessi in Italia complessivamente 452.000 cittadini e cittadine stranieri, per motivi di lavoro subordinato e autonomo.
Domanda decreto Flussi 2023: come effettuare la verifica di indisponiblità presso i CPI
Il primo click day per la presentazione delle domande di nulla osta nell’ambito del decreto flussi 2023-2025 è fissato al prossimo 2 dicembre.
A partire da questo giorno si potranno inviare le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia.
Dal 4 dicembre, invece, si potranno trasmettere le richieste per gli altri lavoratori subordinati non stagionali e dal 12 del mese per i lavoratori stagionali.
Queste le date previste dal DPCM del 27 settembre 2023, che regola l’ingresso in Italia per motivi di lavoro di cittadini e cittadine non comunitari.
Prima di poter inviare la domanda per il nulla osta, però, i datori di lavoro devono effettuare un passaggio preliminare, senza il quale non è possibile procedere.
Si tratta della cosiddetta verifica di indisponibilità, che serve a controllare che i lavoratori che si intendono richiedere dall’estero non siano già presenti sul territorio nazionale.
I datori di lavoro, infatti, sono tenuti a presentare al centro per l’impiego competente una richiesta di personale così da verificare l’eventuale disponibilità di lavoratori con le caratteristiche desiderate. In caso di esito negativo potranno procedere all’invio della domanda di nulla osta nel relativo click day.
Decreto Flussi 2023: in quali casi si intende compiuta la verifica di indisponiblità per la domanda di nulla osta
Il nuovo decreto flussi, nel triennio 2023-2025 prevede l’ingresso in Italia di 452.000 persone per motivi di lavoro subordinato, sia stagionale sia non, e di lavoro autonomo.
I datori di lavoro, dunque, dovranno procedere alla verifica di indisponibilità inviando al CPI competente, secondo le modalità indicate dal singolo centro per l’impiego, l’apposito modulo disponibile sul sito dell’ANPAL e del Ministero del Lavoro e scaricabile di seguito.
Una volta ricevuta la richiesta, il centro per l’impiego la istruisce e la pubblicizza, garantendone la diffusione. Come si legge sul sito dell’ANPAL, saranno coinvolte in via prioritaria le persone che ricevono sostegni al reddito e che hanno già l’assessment previsto dal Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori).
Il CPI rilascia al datore di lavoro l’attestazione di indisponibilità, che consente di procedere con la domanda di nulla osta, in uno di questi casi:
- se il centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda, perché non ha trovato personale adatto;
- se, dopo il colloquio di selezione, il datore di lavoro non ritiene idoneo per l’attività offerta il lavoratore segnalato dal CPI;
- se il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta al colloquio di selezione, salvo giustificato motivo, dopo almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il datore di lavoro dovrà comunicare per tempo al centro per l’impiego:
- l’esito del colloquio di selezione;
- ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta;
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza;
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione;
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.
Tutti i dettagli sono contenuti anche nella nota operativa ANPAL n. 17273 del 20 dicembre 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Decreto Flussi 2023: come effettuare la verifica di indisponiblità presso i CPI