Disabili: il nuovo regolamento dell'INAIL sul reinserimento lavorativo delle persone affette da disabilità che hanno subito un infortunio o sono affetti da malattia professionale semplifica le procedure per gli interventi sugli immobili per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il rinnovo dei dispositivi di sostegno. Le novità nella delibera n. 404/2021.
Disabili: il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, con la delibera n. 404 del 14 dicembre 2021, ha approvato il nuovo regolamento sugli interventi per il recupero lavorativo delle persone con disabilità che hanno avuto un infortunio o sono affetti da una malattia professionale.
Il nuovo regolamento rende più semplice per gli iscritti INAIL il rinnovo dei dispositivi tecnici, l’erogazione degli interventi di adeguamento degli immobili necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’attuazione di intervento di sostegno per il reinserimento relazionale del lavoratore.
Inoltre, è stato disposto sia un allargamento della platea dei beneficiari che un allentamento di alcuni vincoli riguardanti l’erogazione dei servizi.
- INAIL - Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e il reinserimento nella vita di relazione
- Il CdA di INAIL delibera di approvare il nuovo "Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione”.
Disabili, approvato il nuovo regolamento INAIL sul recupero post infortunio o malattia
Il nuovo regolamento INAIL va a sostituire quello in vigore dal 2011, istituito con la delibera n. 261/2011. Le nuove norme si ispirano ai principi di accessibilità, di partecipazione e non discriminazione sanciti dalla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Il documento amplia il numero dei soggetti destinatari. L’INAIL, nella nuova versione, ha incluso sia gli infortunati sul lavoro nel periodo di inabilità temporanea assoluta, sia i familiari dei lavoratori infortunati, esclusivamente nell’ambito degli interventi rivolti al reinserimento nella vita di relazione del soggetto.
L’articolo 3 del regolamento elenca in maniera dettagliata i possibili beneficiari, che devono, in ogni caso, essere assicurati con l’INAIL. Possono accedere agli interventi di sostegno dell’Istituto gli infortunati o tecnopatici (le persone affette da malattie professionali):
- al quale sono state riconosciute menomazioni fisiche o psichiche di qualsiasi grado dovuti ad un infortunio sul lavoro o a una malattia professionali;
- che si trovano nel periodo di inabilità temporanea assoluta, in quei casi in cui è prevedibile che “residui una menomazione dell’integrità psicofisica di qualsiasi grado”;
- infine, gli infortunati o tecnopatici per i quali non sia prevedibile che rimanga una menomazione dell’integrità psicofica. Questa categoria rientra esclusivamente nell’ambito delle azioni per il recupero funzionale della persona.
Disabili: la lista degli interventi di sostegno
Il regolamento INAIL prevede la formalizzazione di una serie di interventi volti al reintegro del lavoratore. Questi ultimi devono essere individuati in considerazione delle specifiche “limitazioni funzionali della persona e dei bisogni di autonomia e di reinserimento nei rispettivi contesti di vita”.
L’Istituto ha raggruppato in tre macro categorie la lista degli interventi che si possono effettuare:
- interventi per il recupero funzionale della persona, come la fornitura di protesi ed altri ausili su misura oppure la fornita di dispositivi medici monouso.
- azioni volte all’autonomia nell’ambito domestico e nella mobilità. In questa categoria rientrano i lavori per abbattere le barriere architettoniche, oppure la fornitura di sistemi d’aiuto informativi volti a garantire “la fruibilità dell’ambiente domestico e l’autonomia nella mobilità esterna”.
- interventi per il reinserimento nella vita di relazione, sia familiare che sociale.
Il nuovo regolamento rende più semplice per i lavoratori disabili infortunati o affetti da malattia professionale ottenere la fornitura ed il rinnovo dei dispositivi tecnici di supporto, così come per gli interventi riguardanti le barriere architettoniche.
Per quanto riguarda questi ultimi, l’INAIL ha previsto un’estensione per le unità immobiliari che non siano la prima casa. L’art. 15, infatti, spiega che i lavori possono essere effettuati su unità immobiliari che “costituiscono la dimora abituale dell’infortunato/tecnopatico e sulle quali lo stesso o suoi familiari vantino diritto di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento”.
L’ente, però, ribadisce che la realizzazione dei lavori viene autorizzata “previa positiva valutazione dell’appropriatezza degli stessi e della congruità dei costi”, insieme alla verifica del rispetto della normativa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Disabili, approvato il nuovo regolamento INAIL sul recupero post infortunio o malattia