Dichiarazione IVA 2021, credito d'imposta rinviato per i versamenti sospesi: è il MEF, durante il question time del 24 marzo, a confermare la stretta. Di fatto, i versamenti non effettuati per effetto delle proroghe fiscali sono considerati al pari di quelli omessi, ed il beneficio accordato alle imprese in crisi viene di fatto annullato.
Dichiarazione IVA 2021, credito d’imposta rinviato per i versamenti sospesi che, di fatto, sono considerati al pari di quelli omessi.
Se già le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate facevano chiaramente emergere tale aspetto controverso, il Sottosegretario al MEF Claudio Durigon lo conferma durante il question time in Commissione Finanze della Camera del 24 marzo 2021.
Di fatto, l’Erario “recupera” in anticipo i versamenti IVA prorogati, per effetto delle numerose sospensioni introdotte nel corso del 2020, rendendo nullo il beneficio introdotto per evitare di gravare sulle imprese danneggiate dalla crisi da Covid-19.
Nella pratica, se da un lato il rigo VA16 del modello IVA 2021 accoglie i dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, i righi VL30, VL33 e VL41 della dichiarazione annuale non differenziano tra versamenti omessi e versamenti sospesi.
Dichiarazione IVA 2021, credito rinviato per i versamenti sospesi: dal MEF la conferma
L’articolo 30 del DPR n. 633 del 1972 prevede che, ai fini della determinazione del credito IVA spettante, si considerano esclusivamente le somme versate.
È questo quanto evidenziato dall’amministrazione finanziaria durante il question time in Commissione Finanze del 24 marzo 2021. Nel quadro VL della dichiarazione IVA sono quindi indicati solo i versamenti eseguiti, e non anche quelli sospesi, al fine di evitare di erogare rimborsi a fronte di crediti maturati su versamenti non eseguiti.
I versamenti IVA omessi e quelli legittimamente sospesi causa Covid sono uguali agli occhi dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito spettante viene quindi “rinviato” al periodo d’imposta in cui le somme dovute sono versate, terminata la fase di sospensione.
Sarà quindi necessario indicare la somma nel quadro VQ del modello IVA, cosi come previsto per i versamenti periodici non effettuati a scadenza ma successivamente.
Credito IVA da versamenti sospesi “congelato”: così si annulla il beneficio delle proroghe fiscali
L’effetto generato dall’interpretazione letterale della norma da parte dell’Agenzia delle Entrate e del MEF comporta di fatto un annullamento del beneficio della proroga dei versamenti IVA.
Come evidenziato nell’interrogazione presentata dal Deputato Alberto Gusmeroli, il meccanismo che lega la maturazione del credito IVA alla data di effettivo versamento della somma sospesa, al pari dei versamenti omessi, porta all’assorbimento in anticipo delle somme che il legislatore ha ritenuto di dover differire, al fine di fronteggiare le difficoltà economiche di molti titolari di partita IVA.
Sebbene l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria sia perfettamente aderente a quanto disposto dall’articolo 30 del DPR IVA, sarebbe stata auspicabile una lettura della norma meno letterale e più a vantaggio delle imprese in crisi.
In alternativa, come suggerito dal Sole24Ore, sarebbe opportuno consentire ai titolari di partita IVA di usare in compensazione il credito maturato, dopo il versamento delle somme sospese, prima della presentazione della dichiarazione annuale. Una scelta che spetta però al legislatore.
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