Nella dichiarazione dei redditi precompilata ci saranno anche i dati del bonus trasporti, ovvero le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici che danno diritto a una detrazione IRPEF del 19 per cento. I dettagli della novità arrivano dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 5 ottobre 2023
Ci sarà spazio anche per i dati del bonus trasporti nella dichiarazione dei redditi precompilata elaborata dall’Agenzia delle Entrate.
Sulla base delle informazioni che arriveranno dagli enti pubblici o privati, ma anche da tutti coloro che erogano eventuali rimborsi, l’Amministrazione finanziaria inserirà le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici che danno diritto alla detrazione IRPEF del 19 per cento e che quindi vengono effettuate con modalità tracciabili.
Come di consueto, sarà possibile opporsi all’inserimento automatico di questi contenuti: tutti i dettagli e le istruzioni arrivano dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 5 ottobre 2023 che fa seguito al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo scorso.
Anche i dati del bonus trasporti nella precompilata elaborata dall’Agenzia delle Entrate
Coloro che acquistano abbonamenti al servizio di trasporto pubblico possono recuperare il 19 per cento della spesa sostenuta, entro il limite massimo di costo detraibile pari a 250 euro, tramite la detrazione IRPEF prevista per questa tipologia di costi. Il valore di questa forma di bonus trasporti, da non confondere con il contributo di 60 euro previsto per il 2023 per coloro che hanno un reddito fino a 20.000 euro con cui è cumulabile, ammonta quindi ad un massimo di 47,50 euro.
Per beneficiarne è necessario inserire tutti i dati al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi: nella versione precompilata, e quindi sia nel modello 730 che nel modello Redditi pronto all’uso, saranno automaticamente inseriti dall’Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione finanziaria, infatti, riceverà le informazioni relative alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell’anno precedente da persone fisiche, da soggetti pubblici e privati a cui è affidata la gestione. L’invio dovrà essere effettuato entro il 16 marzo di ogni anno.
Questo adempimento è facoltativo per gli anni d’imposta 2023 e 2024 e diventa obbligatorio dal 2025.
Vengono comunicati i dati identificativi dei soggetti abbonati e dei soggetti che hanno sostenuto le spese al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.
E infatti anche coloro che hanno rimborsato queste tipologie di costi, come ad esempio i datori di lavoro, sono chiamati a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.
“L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2024”.
Si legge nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 ottobre 2023 che, inoltre, precisa:
“Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari”.
Dati del bonus trasporti nella precompilata: le istruzioni sull’opposizione all’utilizzo
Come per altre tipologie di spesa che vengono inserite direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata, è possibile opporsi all’utilizzo dei dati relativi al bonus trasporti.
Il veto da parte dei contribuenti può essere comunicato dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e fino alla scadenza del 16 marzo, termine previsto per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale all’Agenzia delle entrate.
La comunicazione dell’opposizione deve essere trasmessa insieme alla copia di un documento di identità via mail all’indirizzo [email protected].
In alternativa, ma solo per le spese sostenute dal 2024 è possibile comunicare la propria decisione anche direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del pagamento o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Resta possibile anche per chi si oppone all’utilizzo dei dati la possibilità di beneficiare del bonus trasporti inserendo le spese che danno diritto alla detrazione per l’abbonamento ai mezzi pubblici in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Anche i dati del bonus trasporti nella precompilata elaborata dall’Agenzia delle Entrate