La figura del curatore viene delineata dal regio decreto 267/1942 nella III sezione del capo II del II titolo, e riveste un ruolo chiave nello svolgimento delle procedure fallimentari.
Chi è il curatore fallimentare e cosa fa?
Nella Sezione III del Capo II del Titolo II del Regio decreto 267/42 viene descritta la natura che assume la figura del curatore, quale tipologia di professionisti possono ricoprire tale mansione, le modalità di nomina, le responsabilità ed i poteri ad essa attribuiti.
Andando per ordine, analizzeremo ogni particolarità legata alla figura del curatore fallimentare, al fine di poter eviscerare la materia e capire cosa rappresenta e quali sono le funzioni da esso svolte.
Curatore fallimentare: nomina e qualificazione
Il curatore fallimentare nello svolgimento dei propri doveri riveste la carica di pubblico ufficiale come specificato nell’art. 30 del Regio decreto del 16/03/1942 n. 267, e viene nominato, come specificato all’art. 27, contestualmente ed all’interno della stessa sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con apposito decreto del tribunale.
Il curatore fallimentare in linea pratica ha l’onere di dover provvedere all’amministrazione del patrimonio fallimentare e di compiere tutte le operazioni previste per la gestione della procedura fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, con l’obiettivo di ottenere dalle operazioni effettuate la massima soddisfazione del ceto creditorio, la quale si realizza attraverso la liquidazione del patrimonio della persona o della persona giuridica sottoposta al procedimento.
Professionisti che possono ricoprire il ruolo di curatore
L’art. 28 del Regio decreto 267/42 riporta i requisiti che deve rispettare il professionista che può essere oggetto di nomina dal giudice delegato al momento della sentenza di fallimento, riportando anche le categorie oggetto di nomina.
Possono infatti essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
- avvocati;
- dottori commercialisti;
- ragionieri e ragionieri commercialisti;
- studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a) dell’art. 28 della Legge Fallimentare;
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Inoltre nel provvedimento di nomina il tribunale dovrà indicare le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.
Tra i requisiti da rispettare per poter essere nominati curatore fallimentare vi sono anche alcune cause di esclusione che potrebbero verificarsi ma che impediscono al professionista di accettare l’incarico.
Non possono essere nominati curatore di una procedura fallimentare i seguenti soggetti:
- il coniuge del fallito;
- i parenti del fallito;
- gli affini entro il quarto grado del fallito;
- i creditori del fallito;
- coloro che hanno concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
- chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
Secondo quanto disposto dall’art. 29, il curatore fallimentare dovrà, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione.
Nel caso in cui il curatore non osservi questa scadenza, il tribunale potrà provvedere d’urgenza alla nomina di altro curatore.
Poteri del curatore fallimentare
L’art. 32 della Legge Fallimentare prevede che il curatore eserciti personalmente le funzioni del proprio ufficio ma che possa anche delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
Al comma 2 dell’art. 32 del r.d 267/42 è esplicitato che:
“il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.”
Le funzioni che esercita il curatore possono essere come di seguito schematizzate:
- ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite;
- deve effettuare le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni, all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge;
- entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
- deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare;
- previa autorizzazione del comitato dei creditori egli deve procedere con le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e più in generale con gli atti di straordinaria amministrazione.
Vi sono però dei casi particolari in cui il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
Nel caso in cui il soggetto fallito sia una società, il curatore all’interno della relazione dovrà esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo dei soci ed eventualmente, di estranei alla società, al fine di poter ben determinare le cause e i soggetti che hanno contribuito al dissesto.
La relazione su ordine del giudice delegato dovrà essere depositata in cancelleria, al fine di disporre la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito.
Inoltre una copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
Successivamente alla presentazione della prima relazione il curatore ogni sei mesi dovrà redigere un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione, inviandone copia anche al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo.
Responsabilità del curatore
Dopo quanto sopra esposto è chiaro che i poteri del curatore pur essendo vasti sono limitati dalle autorizzazioni del giudice delegato e del comitato dei creditori, oltre a questo egli non può compiere altre azioni e risponde a particolari responsabilità in funzione delle azioni da lui effettuate.
- Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore;
- non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento;
- adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico;
- deve inoltre tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.
- in caso di revoca durante il fallimento l’azione di responsabilità contro il curatore revocato può inoltre essere proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.
L’art. 39 della Legge Fallimentare espone infine le modalità di liquidazione del compenso del curatore, il quale sarà erogato dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato,
“anche se il fallimento si chiude con concordato, su istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Curatore fallimentare: chi è e cosa fa