La Legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto un credito di imposta per le imprese che sostengono spese di formazione del personale in tecnologie 4.0. Vediamo come funziona e chi può beneficiarne.
Credito d’imposta 2018 per le spese di formazione in tecnologie 4.0: di seguito tutte le istruzioni su come funziona l’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018.
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un beneficio fiscale per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato, che esclusivamente nell’anno 2018, effettuano spese in attività di formazione del personale dipendente in tecnologie 4.0 .
Il credito di imposta 2018 è riconosciuto nella misura del 40%, fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario.
Non tutte le spese di formazione del personale sono agevolabili: sono ammesse al credito di imposta le spese sostenute in formazione che rientrano nel Piano nazionale Industria 4.0.
Vediamo di seguito nel dettaglio come fare per richiedere il credito d’imposta 2018 del 40% per le spese di formazione in tecnologie 4.0 .
Credito di imposta 2018 per la formazione del personale in tecnologie 4.0
Il credito d’imposta per le imprese che investono in formazione dedicata alle tecnologie 4.0, è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2018.
Sarà pari ad un importo del 40% dei costi sostenuti per particolari attività formative altamente specifiche, volte a formare personale dipendente altamente qualificato, secondo quanto disposto dal Piano Nazionale dell’Industria 4.0.
Nel dettaglio l’attività di formazione svolta dovrà essere mirata ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie 4.0 quali:
big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali
Considerata l’alta specificità dell’attività di formazione, non rientrano tra i costi ammissibili al beneficio fiscale quelli sostenuti per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa, come ad esempio la formazione dedicata ai dipendenti affinché si conformino alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Credito d’imposta 2018 in formazione tecnologie 4.0: come funziona?
Il credito di imposta riconosciuto alle imprese che formano i propri dipendenti in tecnologia 4.0 è riconosciuto nel limite del 40% delle spese di formazione sostenute, rispettando il tetto massimo di spesa di 300.000 euro per il 2018.
Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute tali spese (Modello Unico 2019 per le spese sostenute nel 2018) e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
A tal proposito, si ricorda che il credito di imposta, irrilevante ai fini fiscali, è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
Affinché la spesa in formazione venga riconosciuta tra i crediti agevolabili, è necessario che venga certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e tale certificazione deve essere allegata al bilancio d’esercizio.
Attendiamo ulteriori chiarimenti per le imprese interessate a questa agevolazione, che saranno fornite dal decreto attuativo della misura, specialmente riguardo all’individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio nonché alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.
Modalità di utilizzo del credito di imposta e aspetti fiscali
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione in F24 a partire dall’anno successivo a quello si sostenimento dei costi di formazione, cioè dal 01 gennaio 2019.
A fini fiscali l’importo riconosciuto:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- non concorre al valore della produzione ai fini IRAP;
- ad esso non si applica il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi (art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), pari a 700.000 euro, istituito a decorrere dal 01 gennaio 2014;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi) riguardo la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Credito d’imposta 2018 per le spese di formazione in tecnologie 4.0