Con le novità del decreto di semplificazione degli adempimenti, in vigore dal 13 gennaio, la mancata indicazione dei crediti d'imposta in dichiarazione non comporta la decadenza dall'agevolazione. La regola è contenuta nell'articolo 13 del dlgs numero 1 del 2024
Il testo del decreto legislativo numero 1 del 2024, che rientra nell’ambito dei lavori di attuazione della riforma fiscale, razionalizza e semplifica gli adempimenti tributari.
Nel pacchetto di interventi, in vigore dal 13 gennaio, viene messa nero su bianco l’esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata indicazione dei crediti d’imposta spettanti in dichiarazione.
Non si tratta di una novità assoluta ma del recepimento di un principio già affermato dall’Agenzia delle Entrate tramite risposte all’interpello e anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Crediti d’imposta non indicati in dichiarazione: l’agevolazione non decade
Il provvedimento di attuazione della riforma fiscale avviata lo scorso anno che ridefinisce alcuni aspetti degli adempimenti tributari, dall’estensione della precompilata al calendario di scadenze, all’articolo 13 mette anche un punto fermo su una questione più volte al centro del rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
La norma stabilisce che non aver indicato i crediti d’imposta che derivano da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni di redditi, IRAP e IVA, nelle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta, a patto che risultino spettanti, non determina come conseguenza la decadenza dai benefici.
La regola si applica ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, e quindi già a partire dalle dichiarazioni relative al 2023.
La disposizione che risolve le controversie sulla violazione dell’obbligo di comunicare gli eventuali crediti d’imposta maturati grazie alle agevolazioni fiscali previste ha un costo di 1,2 milioni di euro annui a partire dal 2025.
Maggiore attenzione, invece, deve continuare ad essere prestata per i crediti d’imposta che rientrano nel perimetro degli aiuti di Stato non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o degli aiuti de minimis.
In base a quanto stabilito dall’articolo 17 del medesimo regolamento n. 115 del 2017, la fruizione dei benefici risulta illegittima se non si rispettano gli obblighi finalizzati all’iscrizione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nei tempi stabiliti: entro l’esercizio finanziario successivo a quello in cui si è beneficiato dell’agevolazione o, per gli aiuti fiscali, entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali devono essere indicati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Crediti d’imposta non indicati in dichiarazione: l’agevolazione non decade