Contratto di solidarietà e cambio appalto: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Contratto di solidarietà e cambio appalto: i chiarimenti del Ministero del Lavoro. Per l'azienda subentrante il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 comincia a decorrere ex novo.

Contratto di solidarietà e cambio appalto: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Contratto di solidarietà e cambio appalto: il calcolo del periodo massimo a disposizione, come previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015, comincia a decorrere ex novo per l’azienda che subentra a quella uscente. A chiarirlo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella risposta all’interpello numero 1 del 2019 per la sezione ammortizzatori sociali.

Lo spunto per fare luce sul punto arriva dalle associazioni Agens, ANCP e le Organizzazioni sindacali nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, SLM Fast Confsal e UGL TAF.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - risposta all’interpello numero 1 dell’8 febbraio 2019
Istanza interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Durata del contratto di solidarietà in occasione di subentro di nuovo datore di lavoro in regime di cambio appalto.

Contratto di solidarietà e cambio appalto: come si calcola la durata per l’azienda che subentra?

In occasione di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio, l’impresa subentrante può accedere all’ammortizzatore sociale per il personale transitato dall’azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l’impresa che subentra? E quindi può essere del tutto diverso da quello utilizzato dall’azienda in uscita?

Questo è il quesito che le organizzazioni hanno rivolto al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha chiarito la questione con la risposta all’interpello numero 1 del 2019, sentendo anche il parere della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e del suo Ufficio legislativo.

Due sono i concetti di partenza da analizzare:

  • quinquennio mobile;
  • durata del contratto di solidarietà.

Come si legge nella circolare ministeriale numero 17 dell’8 novembre del 2017: per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, il quale costituisce un periodo di osservazione in cui verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve superare il limite massimo di 24 mesi.

Si tratta di un parametro mobile, non fisso, quindi l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo - anche in costanza di utilizzo del trattamento - ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto.

Il contratto di solidarietà è un ammortizzatore sociale previsto dalla legge numero 863 del 1984 ed è un accordo, stipulato azienda e rappresentanze sindacali, che ha per oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro.

Quello finalizzato a mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale si definisce contratto di solidarietà difensivo.

24 mesi, anche continuativi, è la durata massima che può avere il trattamento straordinario di integrazione salariale in un quinquennio mobile, secondo quanto stabilito dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

In determinate condizioni la durata può raggiungere anche i 36 mesi nel quinquennio mobile.

Contratto di solidarietà e cambio appalto: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella risposta all’interpello numero 1, per la sezione ammortizzatori sociali, dell’8 febbraio 2019 stabilisce che nel caso in cui ci sia una successione nell’appalto, nell’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, per usufruire del beneficio l’azienda che subentra è tenuta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva.

Il conteggio dei mesi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, CIGO, e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, CIGS, fruiti si riferisce solo all’impresa subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate. E quindi riparte con l’ingresso della nuova azienda.

Il documento chiarisce richiamando la norma di riferimento:

In proposito, è utile ricordare che l’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, prevede che, per beneficiare del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori “devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione”.

Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che nell’ipotesi di cambio appalto nei confronti dei lavoratori transitati al nuovo datore di lavoro, i 90 giorni si calcolano tenendo anche conto dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata.

Il Ministero del Lavoro sottolinea, infatti, che assicurare misure di sostegno in caso di eccedenze di personale è la finalità delle norme analizzate.

Per questo il conteggio relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale deve essere riferito al nuovo soggetto richiedente.

Ne deriva che, in caso di cambio appalto, il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 comincia a decorrere ex novo per l’azienda subentrante.

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