La campagna del concordato preventivo biennale procede spedita, pur con delle sorprese inattese e alcuni punti irrisolti. Qui l'analisi delle incertezze nella determinazione dei debiti tributari scaduti da considerare ai fini dell'accesso all’istituto
Il 15 Marzo scorso si è tenuta la riunione consultiva tra Sogei, Agenzia delle Entrate e la commissione di esperti ISA durante la quale è stata illustrata la metodologia che verrà applicata per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Il confronto tra le parti si è sviluppato anche oltre l’oggetto della riunione, la presentazione della metodologia di calcolo appunto, trattando altre questioni inerenti il concordato preventivo biennale, quali le cause di esclusione e decadenza.
Quello che più mi ha “colpito” nel corso della riunione, alla quale ho partecipato in rappresentanza dell’Istituto Nazionale Tributaristi, è che l’obiettivo prefissato per il contribuente che intenderà aderire a questo istituto è il raggiungimento della piena coerenza del reddito da dichiarare con il risultato dell’ISA, quel voto 10 che è di fatto una sorpresa rispetto alle attese degli addetti ai lavori.
Concordato preventivo biennale: un obiettivo 10 che sorprende
In effetti, dalla prima stesura del decreto che delineava il concordato preventivo biennale come uno strumento premiale, dedicato a chi aveva conseguito un voto ISA 8 o superiore anche per adeguamento, si è passati al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale che delinea un istituto avente il più ambizioso obiettivo di favorire l’emersione del sommerso.
Un obiettivo 10 che appare andare oltre le intenzioni del Legislatore e la cui applicazione potrebbe ridurre l’apprezzamento delle proposte elaborate da parte dei contribuenti, una preoccupazione questa già emersa anche nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento, quando era stata presentata la proposta di fissare una soglia di incremento in percentuale rispetto al dato di partenza, cassata dal Governo.
L’intrigo della soglia dei debiti scaduti
Passando oltre il tema della metodologia, penso che sia essenziale un chiarimento circa il requisito di accesso relativo al debito scaduto.
La norma fissa in 5.000 euro l’importo complessivo tra debiti per tributi amministrati dalla Agenzia delle Entrate e debiti previdenziali definitivamente accertati, ma il perimetro non è chiaro.
In effetti la norma non dice altro se non il considerare anche relative sanzioni ed interessi ma il punto critico resta: quali debiti vanno considerati e quale sanzione deve essere considerata?
Si ipotizzi il caso alla data del 15 ottobre 2024 del mancato versamento IVA relativo al debito del terzo trimestre 2023 per 4.000 euro.
Intanto, il primo dubbio riguardo il debito in se che deve ritenersi scaduto fin dall’origine, oppure la notifica di un qualsiasi atto di riscossione qualora non scaduto ne determina la fuoriuscita dagli importi da considerare?
Diciamo subito che l’unica certezza si avrebbe se fosse un ruolo scaduto, con la sanzione definitivamente accertata e gli interessi da aggiornare alla data di presentazione della adesione.
In tale caso si determinerebbe la certezza del debito e della sanzione con l’evidenza certa del superamento della soglia dei 5.000 euro:
- Debito: 4.000 euro;
- Sanzione 30 per cento: 1.200 euro;
- Totale: 5.200 euro.
A questo importo, che qualora scaduto determina da solo il superamento della soglia, andrebbero aggiunti non solo gli interessi già in cartella ma anche quelli maturati fino alla data di presentazione della accettazione.
In assenza di debito a ruolo scaduto, si apre invece un ampio ed intricato ventaglio di ipotesi e dubbi
Deve essere considerato debito il mero mancato versamento nei termini ordinari pur in presenza di un ruolo non scaduto? E quale sanzione andrebbe considerata in assenza di iscrizione a ruolo?
Quella piena, come visto sopra, determinerebbe il superamento della soglia a prescindere dalla notifica o meno della cartella.
Quella da ravvedimento farebbe scendere il debito ben sotto la soglia al netto degli interessi.
- Debito: 4. 000 euro;
- Sanzione: 171 euro;
- Totale: 4.171 euro.
La sanzione calcolata è pari in questo caso da ravvedimento successivo alla presentazione della dichiarazione IVA di riferimento, pari ad 1/7 del 30 per cento.
A questo si sommano gli interessi da calcolarsi alla data di presentazione della adesione.
Ma la notifica di un avviso bonario nel frattempo intercorsa può stravolge ulteriormente la situazione.
Potrebbe essere scaduto anch’esso e in tal caso la sanzione da considerare dovrebbe essere quella piena del 30 per cento ormai maturata, e quindi nel nostro caso si tornerebbe alla concretizzazione dell’impossibilita di accesso al concordato preventivo biennale.
Se invece non è scaduto, perché non sono decorsi i 30 giorni dalla notifica o anche per rateazione in atto, ecco che si determinerebbe paradossalmente la esclusione in toto del debito dal perimetro degli importi scaduti.
Insomma un bel guazzabuglio per il quale si spera che il buonsenso prevalga e che si possa spazzare via ogni dubbio con una soluzione di semplice applicazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Concordato preventivo biennale, i dubbi sul calcolo dei debiti tributari