Comunicazioni IVA liquidazioni trimestrali (Lipe): avvisi bonari 54-bis in arrivo in caso di Iva non versata nel primo trimestre. Sanzioni al 10%, possibilità di rateazione ma ravvedimento escluso.
Iva non versata primo trimestre 2017: avvisi bonari 54-bis in arrivo.
Per i contribuenti che si vedranno recapitato l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate verrà esclusa la possibilità di ravvedimento operoso e bisognerà pagare l’importo di Iva non versata con sanzioni al 10%, entro 30 giorni dalla data di consegna dell’avviso bonario, fatta salva la possibilità di richiedere la rateazione dell’importo.
Si tratta degli avvisi bonari a seguito di controlli automatici sui dati delle comunicazioni liquidazioni Iva trimestrali e i versamenti Iva effettuati.
Le nuove regole sugli avvisi bonari in caso di Iva non versata sono contenute nella norma istitutiva delle nuove comunicazioni Iva trimestrali: al fine di recuperare l’imposta non versata si applica quanto previsto dall’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, “indipendentemente dalle regole ivi previste”.
L’art. 54-bis si applica, in via ordinaria e sulla base di quanto previsto dal Decreto Iva, in caso di pericolo per la riscossione. Una disposizione che, tuttavia, non si applica alle nuove lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate.
Con l’introduzione delle Lipe trimestrali e con l’approvazione del DL 193/2016, introdotto al fine di contrastare l’evasione Iva, è stata prevista una deroga alla disciplina ordinaria, autorizzando l’Agenzia delle Entrate ad inviare avvisi bonari sprint ai contribuenti e di fatto escludendo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di Iva non versata.
In sostanza, grazie all’incrocio dei dati tra quanto contenuto nella comunicazione delle liquidazioni Iva del primo trimestre 2017 e i versamenti effettuati, l’Agenzia delle Entrate sta procedendo al recupero dell’Iva omessa.
Prima le lettere di compliance inviate a luglio e ora gli avvisi bonari, ai quali bisognerà rispondere entro 30 giorni per poter pagare la sanzione in misura ridotta al 10% e per poter eventualmente richiedere la rateazione dell’importo dovuto.
Una strategia che, seppur avallata dalla legge, contrasta con l’intento dell’Agenzia delle Entrate di creare un nuovo rapporto Fisco-contribuenti basato sulla compliance fiscale.
Liquidazioni Iva 2017: avvisi bonari in arrivo, ravvedimento escluso
Gli effetti del DL 193/2016 iniziano a farsi sentire ed ora, a rubare la scena allo spesometro 2017 ci pensa la comunicazione delle liquidazioni Iva.
Gli avvisi bonari, elaborati a seguito dell’incrocio dei dati contenuti nelle Lipe periodiche rispetto ai versamenti effettuati, sono stati recapitati in tutti quei casi in cui l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato un discostamento tra Iva a debito e imposta versata.
Iva omessa da versare entro 30 giorni per beneficiare della riduzione delle sanzioni al 10%, possibilità concessa anche a chi sceglie di pagare l’importo in modalità dilazionata con la rateizzazione avviso bonario.
Non soltanto la beffa di non poter ricorrere al ravvedimento operoso in caso di Iva omessa: si ricorda che in caso di mancato versamento delle somme imputate dall’avviso bonario, ovvero di contestazione dell’esito dei controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate, il D.Lgs. n.159/2015 ha modificato la procedura di riscossione delle imposte non versate.
La norma prevede che il compito di recupero della somma evasa passi all’Ente di riscossione, ovvero all’Agenzia Entrate Riscossione, con un ulteriore aggravio di sanzioni, interessi e aggi a seguito dell’iscrizione a ruolo della somma.
Pertanto non soltanto sarà fondamentale dare riscontro immediato agli avvisi bonari relativi alle liqudazioni Iva del primo trimestre 2017, ma anche rispettare le regole per il versamento dell’Iva omessa in caso di rateizzazione 36-bis.
Rateazione avviso bonario 54-bis: calcolo in caso di Iva non versata
Anche in caso di Iva non versata nel primo trimestre 2017 e di avviso bonario 54-bis sarà possibile pagare l’importo a rate.
Il calcolo della rateazione avviso bonario 54-bis segue le stesse regole di quanto previsto per gli avvisi inviati ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/1973, ovvero:
- in caso di Iva non versata nel primo trimestre 2017 fino a 5.000 euro la rateazione potrà essere concessa per un massimo di 8 rate;
- per somme che superano i 5.000 euro la rateazione potrà essere suddivisa in un numero massimo di 20 rate.
La prima rata dell’importo di Iva contestata nell’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di notifica.
Per effettuare il calcolo delle rate è possibile accedere al programma dell’Agenzia delle Entrate, inserire i dati necessari e richiedere la rateazione avviso bonario 54-bis. Il software calcolerà l’importo delle rate, i relativi interessi, e i modelli F24 per effettuare i versamenti con codice tributo 9001.
Iva non versata, per gli avvisi bonari risposte entro 30 giorni
Risposte agli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio di 30 giorni, sia in caso di richiesta di rateazione avviso bonario 54-bis, di pagamento dell’importo in un’unica soluzione - e quindi in sostanza in caso di effettivo mancato versamento dell’Iva del primo trimestre 2017 - sia in caso di errori da parte del Fisco.
Ovviamente la scadenza dipenderà dalla data in cui è stata recapitata la lettera telematica dell’Agenzia delle Entrate.
Come già ricordato, in caso di Iva omessa, il versamento potrà essere effettuato entro 30 giorni beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3 di quella ordinaria, ovvero rateizzando l’importo dovuto. In caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni, la somma sarà iscritta a ruolo e il recupero dell’Iva evasa passerà di competenza all’Agenzia Entrate Riscossione.
Qualora, invece, i controlli automatizzati e l’incrocio dei dati tra liquidazioni iva trimestrali e versamenti effettuati dovessero contenere errori e quindi qualora non fosse dovuto alcun ulteriore versamento Iva, bisognerà rispondere all’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate tramite il canale online Civis, a mezzo PEC, contattando i centri di assistenza multicanale o rivolgendosi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Comunicazioni trimestrali IVA: avvisi bonari in arrivo e niente ravvedimento