Entro la scadenza del 1° gennaio 2025 sarà necessario ottenere il CIN per gli affitti brevi e turistici: le istruzioni da seguire sulla piattaforma BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive)
C’è tempo fino alla scadenza del 1° gennaio per ottenere il CIN, Codice Identificativo Nazionale, previsto per gli affitti brevi e turistici che è stato introdotto dal DL Anticipi dello scorso anno per avere una fotografia completa di tutte le stanze, gli appartamenti, gli edifici disponibili per alloggiare nelle diverse città d’Italia.
Il 73 per cento circa delle strutture ha già fatto il suo ingresso nella banca dati del Ministero del Turismo, iscrivendosi alla piattaforma, ma i tempi stringono e anche il restante 27 per cento dovrà provvedere entro la fine dell’anno. Dal 2 gennaio, infatti, saranno applicabili le sanzioni previste dalla normativa.
Si avvicina la scadenza per ottenere il CIN per gli affitti brevi e turistici
Inizialmente previsto con una tabella di marcia differenziata, l’obbligo del CIN debutta in maniera generalizzata con l’arrivo del 2025.
Chi ancora non ha richiesto la sequenza alfanumerica, che dovrà essere esposta negli spazi e negli annunci che riguardano gli affitti brevi e turistici, può ottenerla tramite la piattaforma BDSR del Ministero del Turismo.
Basterà accedere con l’Identità Digitale SPID o con la Carta d’Identità Elettronica e seguire la procedura guidata.
Nel sistema sono presenti dei form in parte precompilati con i dati delle strutture ricettive associate al codice fiscale dell’utente. Se la struttura che si gestisce non risulta nel portale, sarà possibile segnalare e risolvere l’anomalia, anche utilizzando le nuove funzionalità attivate dal 10 dicembre scorso.
Come previsto dall’articolo 13 ter del DL n. 145 del 2023, entro il 1° gennaio dovranno essere censiti tutti gli appartamenti, le stanze o porzioni di unità immobiliari date in affitto, in particolare:
- porzioni o intere unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o destinate alle locazioni brevi (articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017);
- strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
La domanda per ottenere il CIN deve essere presentata dal locatore o dal soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva.
CIN affitti brevi e turistici: sanzioni per chi non rispetta la scadenza
Per chi non rispetta i tempi stabiliti dal Ministero del Turismo dal 2 gennaio saranno applicabili le sanzioni per le diverse violazioni.
Saranno multati anche coloro che, pur avendo ottenuto il CIN, non espongono la sequenza identificativa negli annunci e negli spazi, ma anche coloro che non rispettano gli standard di sicurezza.
Fattispecie | Sanzione |
---|---|
Mancata richiesta del CIN | Da 800 a 8.000 euro |
Mancata esposizione del CIN | Da 500 a 5.000 euro |
Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (*) | Sanzioni nazionali o comunali |
Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (*) | Da 600 a 6.000 euro |
Mancata presentazione della SCIA al SUAP(*) | Da 2.000 a 10.000 euro |
(*) Per le unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: CIN affitti brevi e turistici: si avvicina la scadenza del 1° gennaio 2025