Cartelle esattoriali, scadenza il 30 settembre 2021 per versamento o rateizzazione

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Cartelle esattoriali, versamento in un'unica soluzione o domanda di rateizzazione entro la scadenza unica del 30 settembre 2021. Per chi vuole pagare i debiti dovuti a rate, è necessario presentare istanza telematica all'AdER, con regole semplificate fino alla fine dell'anno.

Cartelle esattoriali, scadenza il 30 settembre 2021 per versamento o rateizzazione

Cartelle esattoriali, scadenza il 30 settembre 2021 per il versamento in un’unica soluzione o per la presentazione della domanda di rateizzazione.

Dopo l’ultima proroga della sospensione, settembre rappresenta il mese di ripartenza delle attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Terminato il 1° settembre lo stop a notifiche e pagamenti, i contribuenti con cartelle rientrate nella sospensione hanno a disposizione un un mese di tempo per procedere al versamento delle somme dovute e sarà possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione di pagare a rate, secondo regole semplificate fino alla fine dell’anno.

Cartelle esattoriali, scadenza il 30 settembre 2021 per versamento o rateizzazione

La legge di conversione del decreto Sostegni bis n. 106/2021 ha fissato al 31 agosto 2021 la scadenza dell’ultima sospensione delle cartelle esattoriali.

L’AdER ha quindi riavviato le attività di notifica, in maniera graduale, dal 1° settembre, mentre per pagare le somme congelate è stato previsto un mese di tempo.

È quindi il 30 settembre 2021 la scadenza per versare le rate di piani congelati per effetto dell’emergenza pandemica.

A fare il punto delle novità è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con le FAQ messe a disposizione dei contribuenti.

In caso di impossibilità ad eseguire tutti i versamenti in un’unica soluzione, entro la scadenza del 30 settembre 2021 sarà possibile presentare domanda di rateizzazione, evitando l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’AdER.

Per chi richiederà di versare a rate le somme sospese dallo scorso 8 marzo è inoltre utile riepilogare le ulteriori novità introdotte.

Con il decreto Rilancio è stato esteso il numero massimo di rate che, se non versate, comportano la decadenza dal piano di rateizzazione. Per tutte le domande accolte entro il 31 dicembre 2021, il limite passa da 5 a 10.

Rientrano tra i soggetti ammessi alla rateizzazione delle cartelle anche i decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio delle cartelle per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute nel 2019.

Inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2021, la temporanea e oggettiva situazione di difficoltà dovrà essere provata solo per i debiti oggetto di rateizzazione superiori alla soglia di 100.000 euro, rispetto ai 60.000 euro previsti in via ordinaria.

Agenzia delle Entrate Riscossione - FAQ aggiornate al 26 luglio 2021
Scarica le FAQ aggiornate dall’AdER dopo la conversione in legge del decreto Sostegni bis

Cartelle esattoriali, come cambia la scadenza delle rate per la pace fiscale

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle hanno inaugurato la ripartenza delle attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Come noto, la legge di conversione del decreto Sostegni bis ha ridefinito il calendario dei versamenti, lasciando al 31 luglio il termine per versare la prima rata.

Entro tale scadenza, differita al 2 agosto trattandosi di un sabato, dovevano essere versate le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio).

Da segnare in rosso sul calendario altri quattro appuntamenti:

  • entro il 31 agosto 2021 doveva essere pagata la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione ter);
  • entro il 30 settembre 2021 si pagano le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione ter e saldo e stralcio);
  • entro il 31 ottobre 2021 si paga la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione ter);
  • entro il 30 novembre 2021 si pagano le rate di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021.

Ad ogni scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni, che consente di “salvare” i versamenti eseguiti con lieve ritardo.

Superati anche i 5 giorni aggiuntivi, i pagamenti effettuati oltre il termine o per importi parziali non saranno considerati validi ai fini della pace fiscale ed è prevista la decadenza dalla misura agevolativa.

Si ricorda infine che online è possibile verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi potenzialmente annullabili. Lo stralcio dei debiti abbraccia anche le somme già incluse nella pace fiscale.

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