Bonus ricerca e sviluppo 2020: il dottorato con l’Università ci rientra

Tommaso Gavi - Imposte

Bonus ricerca e sviluppo 2020, il dottorato di ricerca in convenzione tra un'Università e un'impresa committente rientra nel credito di imposta per gli investimenti previsti nella legge di bilancio 2020 se l'azienda ha la proprietà dei risultati dell'attività. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 454 del 7 ottobre 2020.

Bonus ricerca e sviluppo 2020: il dottorato con l'Università ci rientra

Bonus ricerca e sviluppo 2020, anche il dottorato di ricerca con l’Università ci rientra nel credito di imposta per gli investimenti previsti nella legge di bilancio 2020 se l’effettivo beneficiario dei risultati dell’attività è l’impresa committente.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 454 del 7 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione per i costi sostenuti è prevista anche nel caso in cui l’attività di ricerca del dottorato con l’Università non porti a risultati.

Bonus ricerca e sviluppo 2020: il dottorato con l’Università rientra nel credito di imposta

La risposta all’interpello numero 454 del 7 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul bonus ricerca e sviluppo 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 454 del 7 ottobre 2020
Accesso al credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in relazione alla spesa sostenuta da una impresa per il finanziamento di una borsa di dottorato svolto presso una università.

Lo spunto arriva da un caso concreto: un’Università che intende modificare la convenzione per il finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca e rendere il risultato di tale ricerca di proprietà sia dell’Università stessa, sia dell’impresa finanziatrice.

L’istante chiede se le spese delle attività rientrino nel credito di imposta per gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione, previsti dalla legge di bilancio 2020.

L’agenzia delle Entrate ritiene ammissibile l’accesso all’agevolazione e riepiloga il quadro normativo di riferimento e le condizioni da rispettare.

La nuova agevolazione è prevista dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce il precedente credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo disciplinato dal decreto legge decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

L’articolo 1 comma 200 della legge di bilancio 2020 prevede che nel calcolo dell’agevolazione rientrino:

“le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta”

La stessa norma fissa la percentuale del credito ad un importo pari al 150% dell’ammontare delle spese.

Le regole di attuazione sono, infine, disciplinate dal decreto ministeriale del 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Bonus ricerca e sviluppo 2020: l’impresa finanziatrice deve avere la proprietà del risultato

A supporto dei chiarimenti l’Amministrazione finanziaria mette in evidenza l’analogia tra il credito d’imposta previsto dall’ultima legge di bilancio e quello per ricerca e sviluppo previsto dal decreto legge n. 145 del 2013.

Tale analogia rende applicabili per la più recente agevolazione i chiarimenti forniti dalla circolare 5/E del 16 marzo 2016: i contratti di ricerca stipulati con Università devono prevedere che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell’attività di ricerca sia l’impresa committente.

Condizione che si verifica anche nel caso di comproprietà dell’azienda e dell’Università stessa.

L’agenzia delle Entrate ritiene quindi che:

“le spese in argomento sostenute da quest’ultima siano ammissibili al beneficio qui in trattazione per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all’attività di ricerca e sviluppo, concorrendo a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150 per cento del loro ammontare, come previsto dall’articolo 1, comma 200, lettera c) della legge 160 del 2019, a condizione che l’impresa finanziatrice venga individuata quale beneficiaria dei risultati dell’attività di ricerca.”

In conclusione, nel documento di prassi viene specificato che i costi sono agevolabili anche nel caso in cui l’attività di ricerca del dottorando, regolata dalla convenzione tra Università ed impresa finanziatrice, non dovesse portare risultato.

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