Cumulo bonus nido e premi di welfare aziendale: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su quando è possibile beneficiare di ambedue le agevolazioni.
Bonus nido e cumulo con le agevolazioni per i premi di welfare aziendale: arrivano importanti precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 164.
Anche per il 2019 le famiglie potranno richiedere il bonus asilo nido che per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio aumenta d’importo, passando da 1.000 a 1.500 euro all’anno.
Il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione Irpef, ed è questo il punto fermo che sottolinea l’Agenzia delle Entrate prima di entrare nel merito del cumulo con le misure di welfare aziendale.
In merito al welfare aziendale, il TUIR prevede che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef del lavoratore le somme erogate dal datore di lavoro per servizi e prestazioni inerenti educazione ed istruzione, anche in relazione alla frequenza dell’asilo nido.
Proprio a fronte dell’incrocio delle due diverse agevolazioni, l’interpello in oggetto aiuta a chiarire le regole sul cumulo tra bonus nido e misure di welfare aziendale. L’esenzione Irpef delle somme rimborsate dal datore di lavoro opera soltanto per la quota di spesa rimasta effettivamente a carico di chi l’ha sostenuta.
Bonus nido e welfare aziendale, cumulo solo per le spese a carico
L’esenzione dalla determinazione del reddito imponibile per le somme rimborsate dal datore di lavoro opera soltanto per la parte di spesa non rimborsata dal bonus asilo nido erogato dall’INPS.
È questa la conclusione alla quale arriva l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’istanza di un contribuente, con l’interpello n. 164, beneficiario sia del bonus INPS di 1.000 euro che di un rimborso erogato dal datore di lavoro come misura di welfare aziendale.
La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, previsto dalla lett. f-bis), articolo 51 comma 2 del TUIR, opera solo sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato dal datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall’INPS.
Solo in tale ultima ipotesi, infatti, le somme erogate dal datore di lavoro rispondono alla finalità di educazione e istruzione e le spese per la frequenza dell’asilo nido risultano effettivamente rimaste a carico del lavoratore.
La stessa regola vale anche nel caso in cui il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido sia corrisposta in sostituzione del premio di risultato erogato al dipendente.
Bonus asilo nido a più vie
Riagganciandoci ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello di cui sopra, è bene fare il punto sulla categoria di agevolazioni che rientrano nella voce dei bonus per la frequenza dell’asilo nido.
Partendo dalle misure di welfare aziendale, il TUIR prevede che non
concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente:
“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.”
Al welfare aziendale si affianca poi la detrazione Irpef per la spesa relativa alla frequenza dell’asilo nido e, con la circolare n. 7/E del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale agevolazione spetta solo per le spese rimaste effettivamente a carico del contribuente. Proprio per questo è stata più volte ribadita l’incumulabilità tra detrazione Irpef e bonus asilo nido ma anche in tal caso, se il rimborso è inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione sarà calcolata sulla parte eccedente.
Terzo bonus per l’asilo nido è quello erogato direttamente dall’INPS, pari ad un massimo di 1.000 euro fino al 2018, e 1.500 euro a partire dal 2019, previa presentazione della domanda di accesso e invio della documentazione per l’attestazione dell’effettivo sostenimento della spesa.
Così come chiarito sopra, l’esenzione Irpef delle somme rimborsate dal datore di lavoro opera esclusivamente per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico del dipendente, e non per quella che ha trovato capienza nella somma corrisposta dall’INPS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus nido e welfare aziendale, cumulo solo per le spese rimaste a carico