Bonus collaboratori sportivi, pagamenti in arrivo: da sabato 17 aprile 2021 la società Sport e Salute SPA riceverà le risorse del decreto Sostegni, da erogare ai beneficiari della nuova indennità. Le novità sono contenute nel comunicato stampa del 14 aprile.
Bonus collaboratori sportivi, verso lo sblocco dei pagamenti: ad annunciarlo è la società Sport e Salute SPA, chiamata a gestire l’erogazione delle indennità previste per il 2021 dal decreto Sostegni.
Il passaggio formale per l’avvio dei pagamenti relativi al bonus previsto per i collaboratori sportivi è rappresentato dall’erogazione delle relative risorse alla società Sport e Salute. Un percorso che dovrebbe partire da sabato 17 aprile o, al massimo, entro l’inizio della prossima settimana.
Ad annunciarlo è la stessa società chiamata a gestire i pagamenti del bonus del decreto Sostegni, con il comunicato stampa pubblicato il 14 aprile 2021.
Bonus collaboratori sportivi, pagamenti in arrivo: novità nel comunicato Sport e Salute
Non c’è una data specifica che renda chiaro quando arriverà il pagamento del bonus per i collaboratori sportivi, ma la società Sport e Salute SPA comunica che l’iter è in fase di avvio.
L’ultimo aggiornamento è stato pubblicato il 14 aprile 2021, e riporta che la procedura è bloccata per via della mancata ricezione delle risorse previste dal decreto Sostegni per l’erogazione dell’indennità ai collaboratori sportivi.
Una situazione di stallo che dovrebbe sbloccarsi a stretto giro. Tra sabato 17 aprile ed i primi giorni della settimana successiva, verranno trasferite le risorse previste dal decreto n. 41/2021, pari a 350 milioni di euro.
Come già previsto in occasione delle precedenti edizioni del bonus per gli sportivi, Sport e Salute SPA comunica che nella stessa giornata in cui verranno accreditate le risorse necessarie, verranno eseguiti i pagamenti ai soggetti beneficiari.
Si ricorda che il bonus per i collaboratori sportivi è calcolato in base ai compensi percepiti dal soggetto beneficiario, e ammonta al seguente importo:
- 1.200 euro per i collaboratori che nel 2019 hanno percepito compensi inferiori a 4.000 euro;
- 2.400 euro per i collaboratori che nel 2019 hanno percepito compensi superiori a 4.000 euro e fino a 10.000 euro;
- 3.600 euro per i collaboratori che nel 2019 hanno percepito compensi superiori a 10.000 euro.
Il pagamento è eseguito in automatico. Tuttavia, i collaboratori sportivi beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni erano tenuti a confermare il possesso dei requisiti, entro lo scorso 7 aprile 2021.
Bonus collaboratori sportivi, i requisiti per l’indennità del decreto Sostegni
L’email di conferma per il pagamento del bonus in favore dei collaboratori sportivi è stata trasmessa al fine di consentire ai beneficiari di attestare il possesso dei requisiti necessari.
Così come per le mensilità erogate nel corso del 2020, anche per il bonus da 1.200 a 3.600 euro è richiesto, in relazione all’attività di collaborazione, il requisito della cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a causa del Covid-19.
Si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
La procedura di pagamento automatico, con conferma dei requisiti, ha creato non poco scompiglio.
Sono in tanti a chiedere la riapertura dei termini dopo la scadenza del 7 aprile 2021. Come segnalato alla redazione di Informazione Fiscale, in molti non hanno potuto ottemperare alla richiesta per problemi tecnici, e il rischio ora è di essere esclusi dalla possibilità di beneficiare dell’indennità spettante.
Si segnala che al momento non ci sono novità ufficiali sulla proroga dei termini di conferma dei requisiti. Restiamo quindi in attesa di aggiornamenti.
In chiusura, si ricorda inoltre che il bonus per i collaboratori sportivi, sia nel 2020 che nel 2021, è riconosciuto tra l’altro esclusivamente in caso di mancata percezione delle seguenti somme:
- indennità Covid-19 INPS;
- reddito di cittadinanza;
- reddito di emergenza;
- redditi da lavoro autonomo;
- redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- pensioni di ogni genere, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità;
- prestazioni di cassa integrazione Covid.
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