Black list Agenzia delle Entrate: definizione, regole e adempimenti

Redazione - Comunicazioni IVA e spesometro

Elenco Black list: quali sono i criteri per l'aggiornamento della lista e quali sono i principali obblighi e scadenze per i contribuenti? Ecco definizione, regole e adempimenti Black list.

Black list Agenzia delle Entrate: definizione, regole e adempimenti

La Black list è un elenco di Paesi a regime fiscale privilegiato le cui caratteristiche specifiche sono un livello di tassazione basso o addirittura nullo e la scarsa disponibilità allo scambio informativo con gli altri Paesi.

In Italia, i Paesi che vengono inseriti nella Black list sono, come stabilito dalla Legge di Stabilità del 2016, quelli in cui il livello nominale di tassazione è inferiore del 50% rispetto a quella italiana.

Le operazioni effettuate da imprese residenti in Italia nei confronti degli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inclusi nella Black list erano soggette all’obbligo di comunicazione al fisco.

I soggetti passivi Iva devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list”) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Attenzione: dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso dall’articolo 4, comma 4, lettera d) del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225.

In Italia, l’Agenzia delle Entrate si occupa di aggiornare annualmente la lista dei paesi a fiscalità agevolata e la Black list è usata per tassare del 95% dei dividendi da società nei paesi che ne fanno parte. I paesi non inseriti nella Black list sono invece soggetti a tassazione del 40%.

Ma cosa si intende con Black list, quali sono gli obblighi e quali i soggetti che devono presentare comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate?

I lettori potrebbero essere interessanti anche a consultare l’elenco completo dei Paesi inseriti nella black list dell’Agenzia delle Entrate nel 2017.

Black list: cosa è e quali i paesi inclusi

La Black list viene istituita in Italia con la legge 448/98, come misura per contrastare l’evasione fiscale e le frodi internazionali.

I paesi inclusi nella Black list sono i cosiddetti paradisi fiscali: in base alle indicazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016, vengono inclusi nella lista tutti quei paesi in cui il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

L’Agenzia delle Entrate, annualmente, procede all’aggiornamento della Black list: a fronte dei numerosi accordi commerciali conclusi recentemente dall’Italia, sono previste nuove modifiche. Si pensi agli accordi con la Svizzera, Singapore, Monaco, Hong Kong; per l’Agenzia delle Entrate è necessario un continuo aggiornamento della Black list, che elimini le disposizioni a sfavore dei paesi firmatari di accordi internazionali.

L’istituzione della lista di Paesi a fiscalità agevolata prevede che, annualmente, le imprese interessate da relazioni commerciali con i paesi della Black list inviino comunicazione all’Agenzia delle Entrate sulle operazioni compiute nel corso dell’anno.

Black list 2016, ultima comunicazione: soggetti obbligati e soggetti esentati alla comunicazione

L’ultimo periodo d’imposta per il quale la black list doveva essere inviata è il 2016.

Nel quadro BL dello spesometro annuale 2017 - scaduto lo scorso 10 aprile - i contribuenti dovevano inserire le eventuali operazioni black listi superiori alla soglia dei 10.000 euro.

I soggetti obbligati all’invio della comunicazione delle operazioni effettuate con i paesi della Black list per il periodo 2016 sono, nel dettaglio:

  • Società di capitali ed enti commerciali;
  • Società di persone;
  • Imprese individuali;
  • Enti non commerciali, qualora conseguano redditi di impresa;
  • Stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti;
  • Soggetti non residenti nei cui confronti trova applicazione la disciplina delle c.d. Controlled Foreign Companies;
  • Soggetti non residenti, aventi residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano ex articolo 73, comma 3 o comma 5-bis del TUIR.

L’obbligo di comunicazione riguardava le operazioni legate a:

  • cessioni di beni comprese esportazioni;
  • acquisti di beni comprese importazioni;
  • prestazioni di servizi rese;
  • prestazioni di servizi ricevute.

Per alcuni soggetti, tuttavia, sussiste l’esenzione dalla comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate delle operazioni commerciali con i paesi della Black list.

Quindi, sono esenti dall’obbligo di comunicazione:

  • le operazioni riguardanti attività istituzionali di soggetti privati o enti non commerciali;
  • le operazioni non fatturate - certificate con ricevuta o scontrino - di commercianti al minuto;
  • soggetti che fanno parte del regime fiscale dei minimi;
  • soggetti che fanno parte del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive;
  • attività effettuate per operazioni esenti ai fini IVA.

Black list: le sanzioni per mancato adempimento

Per i soggetti obbligati alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate con i paesi nella Black list sono previste sanzioni in caso di mancato adempimento:

  • sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro per mancata, incompleta o inesatta presentazione;
  • sanzione raddoppiata per chi non rispetta più disposizioni della normativa;
  • sanzione aumentata da un quarto al doppio per ripetuta violazione dell’obbligo di comunicazione.

Oltre alla Black list, l’ordinamento prevede anche la White list: si tratta di paesi ancora una volta a regime fiscale agevolato ma che, a differenza dei primi, acconsentono allo scambio di comunicazioni. La White list è utile per l’individuazione dei contribuenti che potranno usufruire della voluntary disclosure, ovvero la misura di «autodenuncia» che consente ai contribuenti con redditi non dichiarati all’estero di regolarizzare la propria posizione con il fisco usufruendo di agevolazioni sulle sanzioni.

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