Assegno unico 2022, spetta anche ai residenti all'estero? Si ha diritto alla misura di sostegno solo con residenza e domicilio in Italia. Il veto (temporaneo) arriva dall'INPS. Un'analisi dei requisiti richiesti.
Assegno unico 2022, residenza e domicilio in Italia sono tra i requisiti da rispettare per presentare domanda. I residenti all’estero sono esclusi dai benefici, mentre è ammesso chi semplicemente lavora fuori dai confini nazionali.
Arriva dalla rivista dell’Agenzia delle Entrate FiscOggi lo spunto per fare luce sulle condizioni che permettono di ricevere il pagamento mensile da un minimo di 50 euro a un massimo di 175 euro a figlio, senza considerare le maggiorazioni.
Su coloro che si trovano all’estero l’INPS pone un veto che, però, potrebbe essere temporaneo.
Assegno unico 2022, spetta anche con la residenza all’estero? Il veto dell’INPS
Chi ha il domicilio in Italia e la residenza all’estero può beneficiare dell’assegno unico? È questa la domanda posta da un lettore di FiscOggi, che offre l’occasione per soffermarsi sulla normativa di riferimento.
La nuova misura di sostegno, entrata in vigore lo scorso 1° marzo, viene erogata su domanda per un anno alle famiglie che hanno figli e figlie a carico a partire dal 7° mese di gravidanza.
Se ne ha diritto fino al compimento dei 21 anni, in presenza di specifiche condizioni, e senza limiti di età per i figli disabili.
La novità, che sostituisce gran parte delle agevolazioni legate alla genitorialità, interessa un’ampia platea di cittadini.
Possono richiedere l’assegno unico, coloro che rispettano i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
Sia in fase di domanda che per tutta la durata di fruizione dei benefici, è necessario rispettare le seguenti condizioni:
- essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino/a di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o ancora essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere soggetto/a al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato/a in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Assegno unico 2022, i chiarimenti INPS sulla residenza
Si tratta di condizioni non alternative tra loro ma che devono essere rispettate “congiuntamente”, come si legge nell’articolo 3 del decreto legislativo numero 230 del 2021.
A ridosso del debutto l’INPS ha fornito maggiori indicazioni per una corretta lettura della norma con la circolare del 9 febbraio 2022.
Sulla residenza ha specificato:
“La valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE”.
Il raggio di azione dell’assegno unico, quindi, per il momento è circoscritto ai confini nazionali.
Il concetto, infatti, è rafforzato anche da una delle FAQ, risposte a domande frequenti pubblicate dall’INPS sul portale informativo dedicato alla misura.
Si specifica, infatti, che si ha diritto alla maggiorazione per entrambi i genitori con reddito anche se uno dei due lavora all’estero, ma solo se quest’ultimo mantiene la residenza in Italia, dove versa anche le imposte.
Una sintesi delle tabelle per il calcolo dell’assegno unico 2022 elaborate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno unico 2022, spetta anche con la residenza all’estero? Il veto dell’INPS