Dal prossimo mese di aprile cambiano le regole di comunicazione degli intermediari finanziari all'UIF in materia di antiriciclaggio: le comunicazioni oggettive scattano per operazioni in denaro contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro
Nell’ambito del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo è stabilito l’obbligo da parte degli intermediari finanziari di comunicare periodicamente all’Unità di informazione finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d’Italia, l’entità delle operazioni finanziarie ritenute sospette e ad alto rischio di riciclaggio.
Con il provvedimento del 28 marzo 2019, l’UIF ha stabilito nuove Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive che entreranno in vigore a partire dal mese di Aprile 2019: ogni movimentazione di importo pari o superiore a 10.000 euro di denaro contante eseguita dal medesimo cliente nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente, pari o superiori a 1.000 euro, dovrà essere oggetto di comunicazione.
Antiriciclaggio: nuovi criteri per la comunicazione all’UIF
L’Unita di informazione finanziaria della Banca di Italia ha introdotto un nuovo criterio di comunicazione dei dati ai fini di prevenire il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo: a partire dal mese di Aprile 2019, gli intermediari finanziari dovranno comunicare i dati dei clienti e gli estremi dell’operazione relativa a movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro nel corso di un mese.
Verranno prese in considerazione anche le operazioni di versamento o prelevamento effettuate dal medesimo cliente o esecutore, (cioè il soggetto delegato che opera in nome e per conto del cliente), attraverso più operazioni singole di importo pari o superiori a 1.000 euro.
Gli intermediari finanziari invieranno alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di cui sopra: le comunicazioni, corredate di tutti i particolari dell’operazione (data, importo e causale dell’operazione, filiale cliente o esecutore) sono trasmesse all’ UIF entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.
Precisa l’UIF che la comunicazione relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019 possono essere inviate entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 cioè il 15 settembre 2019.
Antiriciclaggio: regole per le comunicazioni oggettive più rigorose
Fermo restando la normativa antiriciclaggio che vieta il trasferimento di denaro contate per importi pari o superiori a 3.000 euro tra soggetti diversi, a meno che non venga utilizzato uno strumento di pagamento tracciabile, l’UIF sottolinea la necessità di acquisire maggiori informazioni sui trasferimenti di denaro nel rispetto della riservatezza e dei dati personali.
Le ragioni delle nuove regole stanno nel fatto che le operazioni in denaro contante presentano un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto scarsamente riconoscibili e prive di qualsiasi forma di tracciabilità.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Antiriciclaggio: comunicazioni all’UIF per operazioni pari o superiori a 10.000 euro