Il rateo mensile del TRF non può essere versato direttamente in busta paga. Lo chiarisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro

No al pagamento mensile del trattamento di fine rapporto. Il trasferimento automatico in busta paga non è una possibilità.
A fornire tutti i chiarimenti del caso è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 616/2025, al momento non pubblicata sul sito istituzionale.
Aziende e lavoratori non possono ricorrere ad un patto anticipato finalizzato all’erogazione mensile del TFR, il quale, di norma, viene liquidato alla fine del rapporto di lavoro.
Un eventuale accordo per l’anticipo delle somme può avere a oggetto solamente il trattamento maturato fino a quel momento e bisogna rispettare precide condizioni.
TFR: no dell’INL al pagamento mensile
Con la nota n. 616/2025, l’INL fornisce nuovi chiarimenti in merito al trattamento di fine rapporto (il TFR), ovvero la prestazione riconosciuta a lavoratori e lavoratrici quando terminano un rapporto di lavoro (che sia perché si va in pensione oppure per altri motivi), a prescindere dalla tipologia del contratto individuale.
L’importo è determinato dalla somma di una serie di accantonamenti, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una di una quota della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni in base all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati individuato dall’ISTAT.
Nel nuovo documento l’Ispettorato si sofferma in particolare sulla questione legata all’anticipo di tali somme attraverso un accredito mensile in busta paga, una pratica frequente soprattutto nel lavoro a tempo determinato e stagionale.
Ebbene, precisa l’INL, aziende e dipendenti non possono stipulare un patto anticipato finalizzato all’erogazione mensile del TFR in busta paga.
La pattuizione collettiva o individuale può avere ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento ma non un mero trasferimento automatico in busta paga del rateo mensile.
Questo perché altrimenti tali somme costituirebbero una semplice integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano della contribuzione previdenziale.
Di norma, invece, dato che il TFR è considerato una retribuzione differita, al momento dell’erogazione non è soggetto a contribuzione previdenziale e tassazione ordinaria, ma si applica una tassazione separata.
“Tale operazione, peraltro, sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell’istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.”
Pertanto, precisa l’INL, nei casi in cui si dovesse riscontrare una simile irregolarità gli ispettori dovranno intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione (art. 14 del Dlgs n. 124 del 2004).
- Ispettorato Nazionale Lavoro - Nota n. 616 del 3 aprile 2025
- Anticipazione indebita quote TFR – chiarimenti
Quando si può anticipare il TFR?
Ad ogni modo, la normativa prevede la possibilità per il dipendente di chiedere un anticipo del TFR, ma solo di quello a cui avrebbe diritto al momento della domanda. La richiesta può essere presentata una sola volta nel corso del rapporto.
La somma anticipata viene detratta dal TFR complessivamente spettante e, per quella parte, l’obbligo del datore di lavoro si considera estinto.
L’anticipo del TFR può essere richiesto dai dipendenti con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. Sono ad ogni modo esclusi i dipendenti delle aziende in CIGS.
Sono previste alcune specifiche motivazioni per l’anticipo:
- l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli;
- la necessità di sostenere spese sanitarie;
- sostenere le spese durante i periodi di fruizione di specifici congedi;
- limite massimo del 70 per cento del maturato.
I CCNL possono comunque prevedere ulteriori motivazioni per l’anticipo del TFR.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: TFR: vietato il versamento mensile in busta paga