Proroga IVA e ritenute IRPEF di gennaio 2022: il decreto Sostegni bis rinvia i versamenti per le attività vietate o sospese fino al 31 gennaio, ossia discoteche, sale da ballo e similari. La novità arriva però a scadenza ormai passata, e non saranno rimborsate le somme già versate.
Proroga IVA e ritenute IRPEF di gennaio 2022: il decreto Sostegni ter prevede la sospensione dei versamenti per le attività costrette alla serrata fino a fine mese, che dovranno essere effettuati entro il 16 settembre.
A prevederlo è l’articolo 1 del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, che introduce nuove misure di sostegno alle attività colpite dalle restrizioni introdotte per ridurre i contagi da Covid-19.
Per le attività sospese fino al 31 gennaio 2022, lo stop ai versamenti si affianca allo stanziamento di ulteriori 20 milioni di euro per il riconoscimento di contributi a fondo perduto, che confluiranno nel “Fondo per il sostegno delle attività chiuse”.
Per quel che riguarda la proroga dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute delle addizionali dovute dai sostituti d’imposta, così come per l’IVA, le misure previste dal decreto Sostegni ter arrivano però a scadenza ormai passata.
Proroga IVA e ritenute IRPEF gennaio 2022: il decreto Sostegni ter arriva fuori tempo massimo
Sono i titolari di partita IVA che esercitano attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati i beneficiari della proroga dei versamenti di IVA e ritenute IRPEF prevista dal decreto Sostegni ter n. 4/2022.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 1 prevede la sospensione:
- dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
- dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
Per poter beneficiare della sospensione, i soggetti la cui attività è stata sospesa fino al 31 gennaio 2022 secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 221/2021 devono avere domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.
La scadenza per effettuare i versamenti sospesi viene quindi prorogata al 16 settembre 2022, termine entro il quale sarà necessario eseguire il versamento dell’IVA e delle ritenute in un’unica soluzione, e senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
L’efficacia della misura prevista dal decreto Sostegni ter, alla quale si affiancano nuovi contributi a fondo perduto, è tuttavia depotenziata.
Il motivo è chiaramente legato alla mancanza di coordinamento tra scadenza ordinaria di versamento e data di approvazione della norma.
Proroga tardiva per versamenti IVA e IRPEF, la sospensione delle ritenute arriva dopo la scadenza del 16 gennaio 2022
Come noto agli operatori IVA, il termine ordinario per gli adempimenti periodici in materia di imposta sul valore aggiunto e per i sostituti d’imposta è fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Il decreto Sostegni ter interviene quindi su una scadenza già trascorsa, ed è evidente che non tutti i potenziali beneficiari della proroga potranno effettivamente fruirne.
Il testo del decreto economico, adottato alla luce delle nuove restrizioni anti-Covid, è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 21 gennaio. La versione definitiva è approdata in Gazzetta Ufficiale dopo circa una settimana, il 27 gennaio.
La proroga al 16 settembre 2022 di IVA, ritenute e addizionali applicate dai sostituti d’imposta lascia quindi fuori i titolari di attività di sale da ballo e discoteche che, nel rispetto del calendario ordinario, hanno pagato le somme dovute alla scadenza.
Ed è quindi evidente che l’effetto della sospensione dei versamenti sarà parziale, e di fatto assume i contorni di una “sanatoria” dal pagamento di sanzioni e interessi per chi non è riuscito a versare le somme dovute in tempo.
Come espressamente indicato dal comma 3, articolo 1 del decreto Sostegni ter, non sarà invece possibile richiedere il rimborso delle somme già versate.
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