POS obbligatorio, esenzione per i tabaccai in relazione a generi di monopolio, valori postali e valori bollati: la novità arriva dall'Agenzia delle Dogane, che con la determinazione del 24 ottobre 2022 individua quando sarà possibile rifiutare i pagamenti con carte e bancomat.
Il POS obbligatorio lascia fuori i tabaccai, che saranno esonerati dall’applicazione delle sanzioni in caso di mancata accettazione di carte e bancomat per alcune spese specifiche.
La novità arriva dall’Agenzia delle Dogane, che con la determinazione n. 484555 del 24 ottobre 2022 individua i casi in cui i tabaccai non saranno sottoposti alle sanzioni previste dal 30 giugno in caso di mancata accettazione dei pagamenti con POS.
Beni di monopolio, valori postali e valori bollati resteranno fuori dall’obbligo. Si tratta sostanzialmente di sigarette, marche da bollo, ma anche a titolo di esempio i francobolli.
La ratio della norma è di evitare che le commissioni addebitate per i pagamenti con carte e bancomat erodano il già modesto guadagno previsto per i beni individuati dall’Agenzia delle Dogane. Una novità che inoltre non ha ricadute sul fronte dei controlli fiscali, considerando le regole previste che già tutelano gli interessi dell’Erario.
POS obbligatorio, esenzione per i tabaccai: quando è possibile rifiutare carte e bancomat
Sono quasi 50.000 le tabaccherie che potranno beneficiare dall’esenzione dall’obbligo di accettare pagamenti con carte o bancomat e che potranno quindi sfuggire al regime sanzionatorio previsto con decorrenza dal 30 giugno scorso.
La determinazione del 24 ottobre dell’Agenzia delle Dogane pone un freno all’obbligo di POS in relazione ad alcune spese per le quali i margini di guadagno per i tabaccai sono già ridotti.
Si tratta in particolare di:
- generi di monopolio, per i quali l’aggio è pari al 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico,
- valori postali, con aggio del 5 per cento;
- valori bollati, con aggio determinato a seconda della relativa tipologia.
Tabacchi, marche da bollo e francobolli per i quali, spiega l’Agenzia delle Dogane, l’aggio percepito dal rivenditore verrebbe:
“parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico, atteso che il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull’acquirente, stante il regime di prezzo determinato ex lege ovvero sulla base di apposite Convezioni”.
I tabaccai non possono intervenire sui prezzi applicati, e quindi le commissioni addebitate finirebbero con l’assottigliare il guadagno previsto senza possibilità di adottare contromisure. Una constatazione che porta al venir meno dell’obbligo di accettare i pagamenti con carte e bancomat, ma solo per i beni individuati dalla determinazione delle Dogane.
Esenzione dal POS obbligatorio per i tabaccai solo per generi di monopolio, valori bollati e postali
L’esenzione dall’obbligo di POS e dalla relativa disciplina sanzionatoria non è quindi generalizzata, ma limitata ai casi indicati dall’Agenzia delle Dogane, che nel documento del 24 ottobre specifica:
“I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati”.
In caso di vendita di ulteriori prodotti (si pensi ad esempio a quelli di cancelleria), è quindi confermato l’obbligo di accettare i pagamenti con POS, pena l’applicazione della doppia sanzione in vigore dal 30 giugno 2022.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti con POS è composta da due voci: una multa dall’importo fisso, pari a 30 euro, alla quale si affianca la somma aggiuntiva del 4 per cento, calcolata in base al valore della transazione.
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