Sanzioni IMU e TASI con ravvedimento anche dopo un anno dalla scadenza: la conversione in legge del Decreto Fiscale 2020 estende la possibilità di beneficiare dello sconto per chi paga in ritardo.
Sanzioni IMU e TASI con ravvedimento operoso anche dopo un anno dalla scadenza: la conversione in legge del Decreto Fiscale 2020 conferma la novità.
A partire dal prossimo anno, chi paga in ritardo IMU e TASI potrà beneficiare dello sconto sulle sanzioni mediante il ravvedimento operoso lungo.
Il Decreto Fiscale 2020 estende anche ai tributi locali le regole generali sul ravvedimento operoso, istituto che avvantaggia chi regolarizza l’omesso o insufficiente versamento in tempi brevi.
La possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso sulle sanzioni IMU e TASI si applicherà fino alla data di invio al contribuente della cartella di pagamento da parte dell’ente locale.
La novità, frutto di un emendamento al Decreto Legge n. 124/2019 presentato dalla Lega ed approvato all’unanimità in Commissione Finanze della Camera, è attuata mediante l’abrogazione dell’articolo 1-bis del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472, che limitava ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la possibilità di accesso al ravvedimento lungo.
Nessuna modifica è stata apportata dal Senato che, con il voto del 17 dicembre 2019, ha convertito in legge il Decreto Fiscale n. 124/2019, e con esso tutte le novità introdotte.
IMU e TASI, ravvedimento lungo sulle sanzioni: cosa cambia per chi paga in ritardo
Anche chi paga in ritardo IMU e TASI avrà la facoltà di beneficiare dello sconto sulle sanzioni previsto dalla normativa sul ravvedimento operoso, non più soltanto entro il primo anno dalla violazione, ma secondo le stesse tempistiche previste per la generalità di imposte e tributi.
La legge di conversione del Decreto Fiscale 2020 elimina la chiusura al ravvedimento lungo per i tributi locali.
A cambiare saranno le chance di regolarizzazione concesse ai contribuenti che non pagheranno IMU e TASI entro le scadenze previste.
Per capire cosa cambia, è bene riprendere le regole previste a normativa vigente.
Chi non versa l’importo delle due imposte sulla casa entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno, può ridurre la sanzione ordinaria, pari al 30% dell’importo, beneficando del ravvedimento “super veloce”: entro 14 giorni dal termine stabilito la sanzione è calcolata nella misura dello 0,1% dell’importo giornaliero più interessi.
In tutti gli altri casi, la sanzione Imu e Tasi da versare con ravvedimento operoso è pari ad un minimo di 1,5% fino ad un massimo del 3,75% dell’importo dovuto.
Se l’omesso o tardivo versamento non viene regolarizzato entro un anno dalla scadenza ordinaria, bisogna versare la sanzione in misura piena.
Ai sensi dell’articolo 1-bis del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472, la riduzione delle sanzioni ad 1/7, 1/6 ed 1/5 del minimo prevista dalla normativa sul ravvedimento operoso, si applica soltanto ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Ravvedimento lungo anche per IMU e TASI: le novità del Decreto Fiscale 2020
L’abrogazione dell’articolo 1-bis del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472 estende le ulteriori tempistiche concesse dal ravvedimento operoso anche per l’IMU e per la TASI.
Le due imposte locali sulla casa potranno quindi essere pagate in ritardo, beneficiando del ravvedimento operoso sulle sanzioni (sempre che la violazione non sia già stata contestata mediante iscrizione a ruolo dell’importo) con la riduzione:
- ad un 1/10 del minimo nel caso di regolarizzazione entro trenta giorni dalla violazione;
- ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni;
- ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro un anno;
- ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni;
- ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ma prima dell’emissione della cartella esattoriale.
Ravvedimento operoso: tabella con riduzione sanzioni
Tipologia ravvedimento operoso | Termine temporale | Sanzione applicabile |
---|---|---|
Ravvedimento breve | Entro 30 giorni | 1/10 del minimo |
Ravvedimento lungo | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza | 1/9 del minimo |
Ravvedimento lungo o annuale | Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione | 1/8 del minimo |
Ravvedimento oltre l’anno | Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo | 1/7 del minimo |
Ravvedimento oltre i due anni | Dopo due anni dall’omissione o dall’errore | 1/6 del minimo |
Ravvedimento post contestazione | Dopo la contestazione degli errori da parte degli Uffici delle Entrate | 1/5 del minimo |
Resterà applicabile l’ulteriore riduzione prevista nel caso di regolarizzazione entro 14 giorni dalla scadenza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IMU e TASI, ravvedimento lungo sulle sanzioni: cosa cambia per chi paga in ritardo