L'INPS fornisce le indicazioni sulla gestione, la richiesta e il pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro. Nuove funzionalità per richiesta o rimborso
In arrivo i conguagli relativi alle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro a seguito della riduzione del finanziamento parametrata al valore della NASpI.
Le istruzioni sono contenute nel messaggio INPS pubblicato il 4 luglio.
Nel documento tutte le indicazioni su gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni. Le nuove funzionalità e la consultazione dei conguagli è disponibile all’interno del “Portale Prestazioni esodo”.
Contratto di espansione: pronti i conguagli per le prestazioni di esodo
Con il messaggio n. 2504, pubblicato il 4 luglio 2024, l’INPS illustra le modalità di gestione, richiesta e pagamento del conguaglio relativo alle prestazioni di esodo cofinanziate dai datori di lavoro a seguito della riduzione del finanziamento parametrata al valore della NASpI.
Come previsto all’articolo 1, comma 235, della Legge di bilancio 2017, le imprese possono chiedere la riduzione del finanziamento degli assegni di esodo a loro carico calcolata in percentuale rispetto alla NASpI che il lavoratore avrebbe avuto diritto a percepire e della relativa contribuzione.
A tale proposito, spiega l’INPS, il “Portale Prestazioni esodo” è stato implementato con nuove funzionalità. Nel caso in cui l’importo complessivamente riconosciuto non coincida con quello teoricamente spettante permette la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti interessati dall’eventuale conguaglio, a debito o a credito.
Nello specifico, all’interno del documento, l’INPS illustra le modalità e le istruzioni contabili relative:
- alla gestione dei conguagli relativi alla riduzione del finanziamento per gli assegni straordinari di sostegno al reddito (erogati dai fondi di solidarietà del settore bancario, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane);
- alla gestione dei conguagli relativi alla riduzione del finanziamento relativo ai contratti di espansione (indennità di espansione);
- ai piani di esodo garantiti con fideiussione;
- ai piani di esodo garantiti con pagamento in “Unica Soluzione”;
- alla gestione dei conguagli relativi alle prestazioni di esodo finanziate con la modalità di pagamento in “Unica Soluzione”;
- al rimborso del conguaglio a credito per i datori di lavoro.
Per quanto riguarda gli assegni straordinari, la riduzione per l’esodo è stata calcolata in via teorica facendo riferimento al valore massimo della NASpI.
Pertanto, il conguaglio tiene conto della differenza tra la riduzione massima applicata mensilmente a ciascun assegno e la riduzione calcolata sulla base della NASpI teoricamente spettante al lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nei casi di un contratto di espansione le modalità di conguaglio variano in base a come l’impresa ha saldato l’onere di prepensionamento: se con garanzia fideiussoria o con pagamento anticipato in “unica soluzione”.
Prestazioni di esodo: le istruzioni per i conguagli
A conclusione delle verifiche, il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione è pubblicato nel “Portale Prestazioni esodo” alla voce “Sezione Pagamenti” - “Archivio Conguagli”.
La pubblicazione viene comunicata tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”.
Nel caso in cui il datore di lavoro fosse più in possesso delle necessarie autorizzazioni per accedere al Portale può richiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata: “[email protected]”.
L’importo si può ottenere nel portale a partire dal mese successivo alla pubblicazione del conguaglio. Anche in questo caso, ai datori di lavoro vengono inviate le comunicazioni già previste in fase di pubblicazione.
Il conguaglio viene effettuato sulla prima provvista mensile utile tramite una variazione in aumento (in caso di conguaglio a debito per il datore di lavoro) o in diminuzione (in caso di conguaglio a credito per il datore di lavoro).
Nel caso in cui il conguaglio sia a credito e la provvista mensile richiesta insufficiente a compensare l’intero importo, la somma residua viene scomputata dalla provvista successiva.
Nel caso in cui non sia presente alcuna provvista, le Strutture INPS territorialmente competenti per il finanziamento devono provvedere al rimborso del credito con le modalità indicate nel messaggio n. 2383/2021.
Se, invece, il conguaglio è a debito e non è prevista alcuna provvista mensile, i datori di lavoro devono provvedere al pagamento con le modalità indicate nel messaggio n. 2873/2020 e nel messaggio n. 196/2021.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio INPS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contratto di espansione: pronti i conguagli per le prestazioni di esodo