Transizione 4.0: come funziona la comunicazione al GSE per l’utilizzo dei crediti d’imposta? Regole, istruzioni e procedure operative aggiornate
Transizione 4.0, comunicazione ex ante ed ex post per l’utilizzo dei crediti d’imposta.
Come funzionano i nuovi obblighi di comunicazione introdotti per i crediti d’imposta per i beni strumentali 4.0 e per le attività di ricerca e sviluppo?
A seguito delle nuove procedure di monitoraggio introdotte dal decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, anche ai fini del bonus Transizione 4.0 sarà necessario procedere ad una comunicazione ex ante, seguita ad un invio successivo alla conclusione dell’investimento.
Sul fronte delle spese incentivate, si ricorda che il bonus Transizione 4.0 è riconosciuto anche per l’acquisto di software. I gestionali rientrano in particolare tra i beni immateriali per i quali, fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un credito d’imposta del 15 per cento della spesa per un massimo di 1 milione di euro di costi ammissibili.
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Di seguito un focus sulle regole per gli investimenti nuovi o già effettuati.
Transizione 4.0, come funziona la comunicazione al GSE per i crediti d’imposta
Il decreto legge n. 39/2024 ha introdotto nuovi adempimenti comunicativi anche per i beni rientranti nel piano Transizione 4.0 e nel bonus ricerca e sviluppo.
Riprendendo le regole che caratterizzeranno il piano Transizione 5.0, anche per i beni strumentali rientranti nella precedente disciplina agevolativa scatta un piano di monitoraggio più capillare.
La comunicazione ex post facoltativa diventa obbligatoria, per gli investimenti già realizzati alla data del 29 marzo, mentre per quelli nuovi effettuati dal 30 marzo in poi l’obbligo si duplica, prevedendo anche una comunicazione ex ante all’interno della quale indicare l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la presunta ripartizione del credito d’imposta negli anni e la relativa fruizione.
Doppia comunicazione, ex ante ed ex post , da effettuare tramite il sito del GSE (Gestore Servizi Energetici) utilizzando il modello in formato editabile approvato con decreto MIMIT.
Le regole operative sono contenute nel provvedimento del MIMIT, che sblocca di fatto i crediti d’imposta per i beni 4.0 e per le attività di ricerca e sviluppo, dopo la sospensione prevista dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 68/E del 12 aprile.
Due i modelli messi a disposizione tramite il portale del GSE:
- per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Nel dettaglio, i modelli di comunicazione sono funzionali all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta:
- per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020;
- del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.
Per quel che riguarda i beni strumentali nuovi Transizione 4.0, il modello di comunicazione si compone:
- di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa;
- di due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, all’allegato A e all’allegato B alla legge n. 232 del 2016, della fruizione negli anni dei crediti d’imposta.
Sul fronte del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, il modello di comunicazione da trasmettere tramite il portale del GSE si compone:
- di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa;
- di quattro sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili e della fruizione negli anni del credito d’imposta.
- MIMIT - decreto direttoriale comunicazione art. 6 DL 39/2024
- Le istruzioni e i modelli per la comunicazione ai fini del bonus Transizione 4.0 e Ricerca e Sviluppo
Comunicazione Transizione 4.0 tramite il portale del GSE
Nella prima fase di avvio dei nuovi obblighi, la comunicazione al GSE doveva essere effettuata a mezzo PEC. Dal 18 maggio, sul portale del Gestore dei Servizi Energetici è invece attiva una nuova funzionalità di trasmissione dei moduli, in modalità semplificata.
Le imprese dovranno accedere all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, selezionare la tipologia di investimento e compilare il modulo funzionale all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
Due le tipologie di investimento:
- investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
- investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
Dal punto di vista operativo, i moduli dovranno essere siglati con firma elettronica qualificata da parte del Rappresentante Legale o di uno dei Rappresenti Legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID.
Comunicazione ex ante ed ex post per i beni Transizione 4.0 e per il bonus R&S: obbligo legato alla data dell’investimento
La data di effettuazione dell’investimento determinerà il perimetro dei nuovi obblighi a carico delle imprese.
Nello specifico, sul fronte dei beni strumentali Transizione 4.0, il modello di comunicazione dovrà essere inviato ex ante ed ex post per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024.
Nella comunicazione preventiva l’impresa dovrà comunicare l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la presunta fruizione negli anni del credito. Il modello dovrà essere inviato a conclusione degli investimenti per aggiornare le informazioni trasmesse.
Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti e costituirà, come nel primo caso, presupposto per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione.
Stessi obblighi di comunicazione preventiva e a conclusione degli investimenti anche ai fini del bonus ricerca e sviluppo per le spese sostenute dal 30 marzo.
Per quelle sostenute dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo sarà invece richiesta esclusivamente la comunicazione ex post, che in tal caso lascerà fuori invece gli investimenti sostenuti nel corso del 2023.
Nella tabella di seguito riportata una sintesi degli obblighi di comunicazione previsti:
Agevolazione | Data investimento | Obblighi comunicazione |
---|---|---|
Beni strumentali 4.0 | A decorrere dal 30 marzo 2024 | Comunicazione ex ante e comunicazione ex post a completamento degli investimenti |
Beni strumentali 4.0 | Dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 | Comunicazione ex post attestante il completamento degli investimenti |
Credito d’imposta R&S | A decorrere dal 30 marzo 2024 | Comunicazione ex ante e comunicazione ex post |
Credito d’imposta R&S | Dal 1° gennaio al 29 marzo 2024 | Comunicazione ex post |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Transizione 4.0, come funziona la comunicazione al GSE per i crediti d’imposta