Bonus bollette, arrivano dall'ARERA le regole per le partite IVA beneficiarie delle agevolazioni introdotte dal decreto Sostegni. Lo sconto spetta per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, e sarà riconosciuto direttamente in fattura.
Bonus bollette, tutto pronto per l’applicazione dello sconto riconosciuto ai titolari di partita IVA.
L’ARERA, con delibera del 29 marzo 2021, ha definito le regole per l’applicazione delle agevolazioni del decreto Sostegni. Il bonus in bolletta sarà riconosciuto in automatico e direttamente in fattura, sulla base dei criteri operativi fissati dall’Autorità Garante.
L’ammontare complessivo delle risorse stanziate per la riduzione delle bollette è di 600 milioni di euro. L’agevolazione spetta per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, e porterà ad uno sconto sui costi fissi relativi alle voci trasporto e gestione del contatore e oneri generali di sistema.
Bonus bollette, dall’ARERA le regole per le partite IVA
Sono 3,7 milioni i titolari di partita IVA che accederanno al bonus sulle bollette di aprile, maggio e giugno 2021.
Ad introdurre l’agevolazione è stato il decreto Sostegni, e la delibera attuativa ARERA del 29 marzo 2021 fissa le regole.
A beneficiare della misura sono le piccole imprese, quali ad esempio piccoli esercizi commerciali, ristoranti, bar, artigiani, laboratori, professionisti e servizi. Si tratta nel dettaglio degli utenti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica non domestiche, a bassa tensione.
Il bonus applicato in bolletta sarà in percentuale maggiore per i titolari di partita IVA costretti alla chiusura, considerando che l’agevolazione opera mediante la riduzione delle quote fisse delle bollette. L’agevolazione prevista dal decreto Sostegni consentirà di ridurre fino al 70 per cento l’importo dovuto.
Il risparmio sarà tra il 20 per cento ed il 30 per cento per le attività che potranno continuare ad operare.
Si ricorda che l’accesso alla riduzione degli oneri fissi in bolletta spetta in favore delle partite IVA intestatarie di utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW.
Ai sensi di quanto previsto dal decreto Sostegni, la spesa effettiva relativa alle voci “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” non dovrà superare quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
Bonus bollette ARERA, riduzione in fattura per le partite IVA
Il riconoscimento dell’agevolazione sulle bollette avverrà in automatico, sulla base dei criteri fissati dalla delibera ARERA del 29 marzo 2021.
Nel caso siano già stati emessi documenti di fatturazione relativi alla fornitura di energia elettrica di competenza del periodo di riferimento, lo sconto in bolletta sarà riconosciuto a conguaglio, entro la seconda fatturazione successiva.
Gli eventuali importi a restituzione verranno riconosciuti dalle imprese distributrici alle imprese di vendita entro e non oltre il 30 settembre 2021, e da questi ultimi ai clienti entro e non oltre il 30 novembre 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus bollette, dall’ARERA le regole per le partite IVA