Spese sanitarie, scadenza rinviata a lunedì 2 ottobre per la trasmissione dei dati del primo semestre 2023. Il termine del 30 settembre subisce una lieve proroga, cadendo di sabato. Parte l'iter per per la messa a punto della prossima dichiarazione precompilata
Spese sanitarie, in arrivo la prima scadenza per la comunicazione dei dati relativi al 2023.
Il termine per inviare il dettaglio delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno è fissato al 30 settembre che, cadendo di sabato, è automaticamente rinviato al 2 ottobre 2023.
Confermata anche per l’anno in corso la periodicità semestrale di invio, mentre dal 1° gennaio 2024 si passerà alla trasmissione mensile, novità prevista inizialmente a decorrere dal 2021 ma il cui avvio è stato fino ad oggi rinviato.
Spese sanitarie, in scadenza il 2 ottobre l’invio per il primo semestre 2023
La comunicazione delle spese sanitarie è l’adempimento che inaugura la fase di messa a punto della dichiarazione dei redditi precompilata, che vede negli oneri sostenuti presso medici o ad esempio farmacie una delle maggiori fonti di dati utilizzate dall’Agenzia delle Entrate.
La prima scadenza per l’anno in corso è fissata al 2 ottobre, termine per la trasmissione dei dati relativi al primo semestre. Alla fine del mese di gennaio del prossimo anno sarà completato l’iter di trasmissione, con l’invio dei dati del secondo semestre.
L’adempimento in scadenza il 30 settembre, automaticamente differito a lunedì 2 ottobre, coinvolge i soggetti già precedentemente tenuti a trasmettere le spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
Si tratta in particolare di:
- Strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare);
- Farmacie e Parafarmacie;
- Medici chirurghi e Odontoiatri;
- Professionisti sanitari, quali ad esempio psicologi, veterinari o infermieri, così come gli iscritti ai nuovi albi previsti dal DM del 13 marzo 2018, quali ad esempio dietisti, logopedisti, tecnici sanitari di laboratorio o igienisti dentali.
Nell’elenco dei soggetti obbligati si aggiungono gli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal decreto ministeriale n. 70/1997, iscritti all’Albo istituito a seguito dal riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.
Questa l’unica novità prevista per l’anno in corso, mentre dal 2024 si amplierà ancor di più l’elenco dei soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, sulla base delle indicazioni dettate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2023 pubblicato il 3 giugno in Gazzetta Ufficiale.
Non cambia invece il set delle informazioni da trasmettere: al portale del sistema TS sarà necessario trasmettere i dati di scontrini, ricevute di pagamento, così come eventuali rimborsi di spese sanitarie e veterinarie sostenute da ciascun assistito per il primo semestre dell’anno.
Spese sanitarie, ultimo anno per l’invio semestrale? Le novità previste dal 1° gennaio 2024
Poche quindi le novità da segnalare in merito all’adempimento, che anche per il 2023 sarà suddiviso semestralmente, con due scadenze da ricordare.
A quella del 2 ottobre si affianca quella del 31 gennaio 2024, relativa al periodo da luglio a dicembre.
Tempi dilatati quindi per l’invio delle spese sanitarie, ma dal 2024 si cambia.
Si ricorda infatti che già a partire dal 1° gennaio 2021 il decreto ministeriale del 19 ottobre 2020 prevedeva l’obbligo di invio a cadenza mensile delle spese sanitarie, contro la periodicità annuale prevista in precedenza.
Un calendario fitto di adempimenti che tuttavia è stato prorogato prima per il 2021 e poi anche per il 2022 e il 2023, prevedendo per l’appunto le due scadenze semestrali del 30 settembre e del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Salvo novità, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 l’invio dovrà essere effettuato mensilmente e, nello specifico, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. Prima scadenza dunque a fine febbraio.
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