Cosa fare se manca la comunicazione all'Agenzia delle Entrate nel caso di applicazione dello sconto in fattura al superbonus 110 per cento? Il prestatore dovrà integrare la fattura, indicando la somma dovuta. I committenti dovranno pagarla per beneficiare dell'agevolazione
I chiarimenti su cosa fare se manca la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nel caso della fruizione indiretta del superbonus tramite lo sconto in fattura, sono forniti dalla stessa Amministrazione finanziaria.
La risposta all’interpello numero 581 del 5 dicembre 2022 chiarisce che non può essere emessa una nota di variazione IVA in diminuzione.
Chi ha emesso la fattura la dovrà integrare con un documento extra contabile che indichi il mancato pagamento della prestazione e la somma da pagare.
I committenti potranno provvedere quindi al pagamento, scegliendo la fruizione diretta della detrazione o la cessione del credito.
Sconto in fattura superbonus: cosa fare se manca la comunicazione alle Entrate?
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul superbonus 110 per cento.
Nello specifico la risposta all’interpello numero 581 del 5 dicembre 2022 si riferisce al caso in cui sia stata emessa una fattura, con la scelta dello sconto in fattura, senza tuttavia che sia stata trasmessa l’apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria nei tempi previsti.
Lo spunto per i chiarimenti arriva dagli istanti, i committenti dei lavori, i quali chiedono come poter “sanare” la situazione e come poter beneficiare dell’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio.
Gli stessi, infatti, spiegano che il prestatore ha erroneamente emesso la fattura, con l’indicazione dello sconto in fattura, nonostante non fossero ancora maturati i presupposti per l’esercizio dell’opzione.
In base a quanto stabilito dal comma 1-ter dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, lo sconto in fattura si perfeziona con:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta il diritto alla detrazione;
- l’asseverazione circa la congruità delle spese sostenute.
L’assenza di tali documenti ha di fatto impedito la regolare comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 16 marzo dell’anno successivo a quello del sostenimento delle spese (o del 29 aprile nel caso dell’anno 2022).
In risposta ai quesiti posti dagli istanti, l’Amministrazione finanziaria richiama il quadro normativo e di prassi relativi al superbonus 110 per cento.
In prima battuta chiarisce che:
“il mancato, intempestivo o irregolare invio della comunicazione rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria”
Come già spiegato nella circolare 33 del 6 ottobre 2022:
“l’opzione è inefficace nei confronti dell’Agenzia se non è stata comunicata nei termini e con le modalità descritte”.
Per la fattura emessa non è neanche possibile emettere la nota di variazione IVA in diminuzione, in quanto tale fattura riporta correttamente l’imponibile e l’IVA calcolata sul corrispettivo stabilito ed è quindi corretta dal punto di vista fiscale.
Cosa fare quindi nel caso prospettato? L’Amministrazione finanziaria ricapitola i passaggi da seguire.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 581 del 5 dicembre 2022
- ’’Superbonus’’ – Applicazione ’’sconto in fattura’’ – articolo 121 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Superbonus: necessaria l’integrazione per la fattura non pagata
Cosa fare dunque in assenza di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e nel caso in cui la fattura non sia pagata?
Il primo passaggio richiede un’azione del prestatore, ovvero del soggetto che ha emesso la fattura con la dicitura dell’esercizio dell’opzione dello “sconto in fattura”.
Il soggetto potrà integrare la fattura originaria con un documento extra contabile.
Tale documento deve documentare il mancato pagamento della prestazione, dal momento che lo sconto in fattura non si è perfezionato per il mancato invio nei termini della documentazione.
Nello stesso documento dovrà essere indicata la somma da pagare.
A questo punto i committenti potranno pagare quanto dovuto nell’anno in cui in corso, in questo caso il 2022. La somma potrà quindi essere portata in detrazione o ceduta a un terzo entro il termine del 16 marzo 2023.
Dal documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate emerge un ulteriore dettagli in merito alle spese sostenute. Dal momento che tali spese erano relative a interventi trainati e trainanti, si dovrà considerare quanto di seguito riportato:
“Pertanto, dato che la fattura del 2021 comprende sia delle spese riferite agli interventi trainanti che a quelli trainati, e che la spesa relativa agli interventi trainati sarà sostenuta dopo la chiusura dei lavori trainanti avvenuta a giugno del 2022, gli istanti avranno diritto a fruire del Superbonus e a cedere il relativo credito solo per gli interventi trainanti.”
Le spese relative agli interventi trainati potranno rientrare nelle detrazioni previste sulla base delle agevolazioni vigenti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sconto in fattura e superbonus, cosa fare se manca la comunicazione alle Entrate?