La restituzione delle somme al datore di lavoro, stabilita in secondo grado di giudizio, è corrisposta per intero. Ma ci sono specifiche regole da rispettare sugli oneri deducibili. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 206 del 25 giugno 2019.
La restituzione delle somme, stabilita in secondo grado di giudizio, è dovuta per intero dal lavoratore. Ma ci sono specifiche regole da rispettare sugli oneri deducibili, che cambiano in base al rapporto che ancora lega le due parti. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 206 del 25 giugno 2019.
I chiarimenti arrivano grazie all’analisi di un caso pratico che vede protagonista una Fondazione condannata a pagare una determinata somma a quattro dipendenti.
L’ente liquida i dipendenti con tre rate di pari importo, vengono inclusi i contributi previdenziali e la tassazione separata IRPEF. In un secondo momento, però, la Corte di Appello riforma la sentenza di primo grado e stabilisce che il datore di lavoro non è tenuto a erogare le cifre, nel frattempo già percepite dai lavoratori.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 206 del 25 giugno 2019
- Restituzione somme al soggetto erogatore Art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Restituzione delle somme al datore di lavoro: chiarimenti sugli oneri deducibili
La fondazione si rivolge all’Agenzia delle Entrate per capire il comportamento da adottare ai fini fiscali. Tra contributi e ritenute IRPEF, infatti, il rischio è che il rimborso sia più alto delle somme effettivamente ricevute in prima battuta.
Nell’argomentare la risposta all’interpello numero 206 del 25 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate richiama in apertura la lettera d-bis), comma 1, articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ricordando che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo “le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti…”.
L’introduzione di questo onere deducibile risponde all’esigenza di risolvere il problema del rimborso delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate a tassazione, secondo il criterio di cassa, e poi restituite al soggetto erogatore.
Inoltre l’articolo 1, comma 174, della legge numero 147 del 2013 ha ampliato la portata della lettera d-bis): si riconosce al contribuente la possibilità di recuperare, nei periodi d’imposta successivi a quello di restituzione, quanto non dedotto per incapienza del reddito complessivo, ovvero di richiederne la restituzione.
Nel testo dell’Agenzia delle Entrate si legge:
“L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Restituzione delle somme da parte del lavoratore, le regole sugli oneri deducibili che il datore di lavoro deve applicare
In chiusura, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la Fondazione, quindi il datore di lavoro, dovrà recuperare da ciascun dipendente la somma stabilita dal giudice al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di esecuzione della sentenza di primo grado.
Per quanto riguarda gli oneri deducibili, il datore di lavoro dovrà seguire specifiche regole in base al rapporto che ancora lo lega al lavoratore:
- se il rapporto di lavoro è ancora in essere, dovrà riconoscere, ai sensi della lettera h) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, l’onere deducibile previsto dalla lettera d-bis) dell’articolo 10 del TUIR, richiamata dall’Agenzia delle Entrate, fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente, il cui imponibile sarà, dunque, calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore.
- se è terminato, dovrà rilasciare apposita dichiarazione che attesti la percezione dell’importo stabilito dal giudice, al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di erogazione delle somme, al fine di consentire ai lavoratori di avvalersi in sede di dichiarazione dell’onere deducibile in esame.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, richiama le istruzioni ai modelli di dichiarazione, Redditi 2019 e 730/2019 e ribadisce che le somme restituite al datore di lavoro in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione o nei periodi d’imposta successivi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Restituzione delle somme al datore di lavoro: chiarimenti sugli oneri deducibili