Partita IVA aperta nel 2021, è possibile accedere all'esonero dei contributi? Sia per gli iscritti INPS che per i professionisti con Cassa arriva il veto dal Ministero del Lavoro, tenuto conto dei requisiti richiesti per l'anno bianco contributivo.
Partita IVA aperta nel 2021, spetta l’esonero dei contributi?
La pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro e dell’Economia sull’esonero contributivo per autonomi e professionisti porta alla necessità di approfondire quali sono i requisiti previsti.
L’anno bianco contributivo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 con il fine di mitigare gli effetti negativi causati dalla pandemia da Covid-19, lascia fuori le partite IVA aperte nel 2021.
Pur in assenza di calo di fatturato, e a prescindere dal limite di reddito, potranno invece presentare domanda all’INPS o alle rispettive Casse di appartenenza le partite IVA aperte nel corso del 2020.
Passiamo in rassegna i dettagli contenuti nel decreto Interministeriale pubblicato il 27 luglio 2021.
Partita IVA aperta nel 2021: spetta l’esonero dei contributi? Il veto nel decreto attuativo
Non potrà accedere all’esonero dei contributi dovuti all’INPS o alla Cassa di appartenenza il lavoratore autonomo o il professionista che ha aperto la partita IVA nel 2021.
Questo è quanto si evince dalla lettura del decreto pubblicato dal Ministero del Lavoro in data 27 luglio 2021, che dispone l’avvio dell’anno bianco contributivo.
L’accesso all’esonero contributivo è infatti subordinato al rispetto, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
- aver registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto allo stesso dato riferito all’anno d’imposta 2019;
- aver percepito nel corso del periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla rispettiva gestione non superiore a 50.000 euro.
In caso di apertura della partita IVA nel 2021 mancano i due elementi di valutazione richiesti.
Per forza di cose, non è possibile verificare i due parametri di cui sopra e, si evidenzia, il decreto attuativo non prevede deroghe in tal caso ai fini dell’accesso all’esonero dei contributi anche per le nuove attività.
Una sola eccezione è prevista per professionisti e autonomi che hanno avviato l’attività nel corso del 2020.
Esonero contributi senza calo di fatturato e limite di reddito per le partite IVA aperte nel 2020
Sfuggono alla regola generale relativa alla necessità di rispettare congiuntamente il doppio requisito relativo al calo di fatturato e al confronto del reddito conseguito solo le partite IVA aperte nel corso del 2020.
Come si legge nel testo del decreto Interministeriale, al comma 4 dell’articolo 1:
“Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non si applicano i requisiti di cui al comma 2, lettera a) e b).”
I requisiti indicati dal comma sopra riportato sono per l’appunto quello relativo a fatturato e reddito.
Resta in ogni caso obbligatorio rientrare negli ulteriori parametri per l’accesso all’esonero contributivo, ovvero non essere titolari di contratto di lavoro subordinato e di pensione diretta, diversa dall’assegno di invalidità o di ogni altra indennità corrisposta con le medesime finalità.
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