Gli interessi sui tributi evasi dal de cuius sono trasmissibili agli eredi

Emiliano Marvulli - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

All'erede non possono essere trasmesse le sanzioni tributarie. Sono, invece, trasmissibili gli interessi maturati sui tributi dovuti

Gli interessi sui tributi evasi dal de cuius sono trasmissibili agli eredi

L’art. 8 del Dlgs n. 472/97, secondo cui l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi, anche nel caso dell’erede del socio defunto della società di fatto, non si applica agli interessi maturati sui tributi dovuti, essendo accessori dell’imposta.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 8684 del 2 aprile 2025.

Gli interessi sui tributi evasi dal de cuius sono trasmissibili agli eredi

La controversia è sorta in merito all’impugnazione fa parte dell’erede di una serie di atti impositivi emessi a fronte di violazioni compiute da de cuius in vita quale socio di una società di fatto.

Il giudizio è giunto in Cassazione laddove il contribuente soccombente ha lamentato, per quanto di interesse, la violazione dell’articolo 8 del Dlgs n. 472/97 riguardante la intrasmissibilità di sanzioni e interessi all’erede.

Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità del socio di società di fatto per le sanzioni collegate ai tributi dovuti non si trasmette al suo erede ostandovi il disposto dell’art. 8 del Dlgs n. 472 del 1997, secondo cui “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

La stessa Corte ha chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l’obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l’inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro.

A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass. n. 25315 del 2022).

Dunque, applicati detti principi al caso di specie, discende che alla ricorrente, chiamata a rispondere del debito tributario del socio defunto della società di fatto, in qualità di erede del predetto socio, non sono trasmissibili le sanzioni.

Sono invece trasmissibili gli interessi maturati sui tributi dovuti, quali accessori di questi ultimi, con conseguente rigetto della relativa domanda.

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