Finanziamento da parte di una banca svizzera, come funziona la tassazione sugli interessi? Si applica il regime fiscale dell'articolo 11 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 379 dell'11 sttembre 2019.
Finanziamento da parte di una banca svizzera, come funziona la tassazione sugli interessi? Si applica il regime fiscale previsto dall’articolo 11 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni. L’istituto di credito può godere del trattamento convenzionale più favorevole, anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 379 del 2019. Lo spunto per fare luce sule tema arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista un istituto di credito svizzero, fiscalmente residente oltreconfine e privo di una stabile organizzazione in Italia.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 379 dell’11 settembre 2019
- Interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero a clienti residenti in Italia - Articolo 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Finanziamento da parte di una banca svizzera, quale tassazione sugli interessi?
Tra i suoi clienti ci sono anche soggetti fiscalmente residenti in Italia, che hanno con la banca rapporti sia diretti che indiretti, dal momento che alcuni si avvalgono di società fiduciarie italiane.
Tra i servizi, c’è la possibilità per le persone fisiche al di fuori dell’attività commerciale, eventualmente esercitata, di ottenere dei finanziamenti. Gli interessi e i proventi assimilati potranno essere pagati sia direttamente che indirettamente, nel caso in cui il rapporto di finanziamento si sviluppi tramite una società fiduciaria che agisce per conto dei fiducianti.
La banca si rivolge all’Agenzia delle Entrate con un doppio quesito:
- ai finanziamenti che devono essere assoggettati a tassazione in Italia è possibile applicare l’articolo 11 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera?
- offrendo servizi di finanziamento a soggetti italiani, deve assumere la qualifica di sostituto d’imposta in relazione alle ritenute “sui redditi di capitale incassati dalla sua clientela residente in Italia (essenzialmente interessi, dividendi e proventi assimilati su titoli emessi da soggetti non residenti)” intervenendo nella loro riscossione, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento previsti dalle disposizioni vigenti in Italia?
Con la risposta all’interpello numero 379 dell’11 settembre 2019, l’amministrazione finanziaria italiana chiarisce entrambi i punti. Sul primo dubbio, afferma che la banca ha la possibilità di godere del trattamento convenzionale più favorevole anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta.
E sul secondo mette in chiaro:
“Nel presupposto, dunque, che la Banca istante non abbia una stabile organizzazione in Italia, come dichiarato nell’istanza, si ritiene che la stessa non debba assumere la qualifica di sostituto di imposta in relazione ai redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute dai propri clienti in Svizzera”.
Finanziamento da parte di una banca svizzera, il regime fiscale da applicare agli interessi
Come riporta il testo redatto dall’Agenzia delle Entrate, l’articolo 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni stabilisce il principio generale secondo cui gli interessi sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto percettore.
E prevede allo stesso tempo che siano imponibili anche nello Stato della fonte “ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi”.
La risposta all’interpello numero 379 del 2019 scioglie i due dubbi fondamentali della banca svizzera che si accinge a concedere finanziamenti ai clienti italiani. E, inoltre, specifica le regole a cui attenersi in base alla natura della controparte:
- nel caso di una società fiduciaria residente in Italia, che agisce per conto dei proprio fiducianti, la fiduciaria italiana, in seguito agli impegni contrattuali assunti, è tenuta all’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nei confronti del percettore non residente, pur non sopportando l’onere economico, ma essendo obbligata alla corresponsione degli interessi. La fiduciaria può applicare l’aliquota ridotta prevista dagli accordi convenzionali.
- se i soggetti non sono sostituti di imposta, la banca svizzera è tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi mediante l’invio del Modello Redditi SC, e può applicare direttamente l’aliquota convenzionale sugli interessi percepiti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Finanziamento da parte di una banca svizzera, quale tassazione sugli interessi?