Fattura elettronica, dopo ben tre anni prendono forma le novità memorizzazione dei dati previste dal DL n. 124/2019: con il provvedimento del 24 novembre l'Agenzia delle Entrate riscrive le regole sull'emissione e la ricezione dei documenti, con un'attenzione particolare alle informazioni che possono essere utilizzate per i controlli
Con il provvedimento del 24 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate riscrive le regole alla base dell’emissione e della ricezione delle fatture elettroniche. La spinta arriva dalla necessità di dare forma alle novità, ormai datate, sulla memorizzazione dei dati per i controlli contenute nel Decreto Fiscale 2020.
Dopo tre anni di botta e risposta con il Garante per la privacy, il documento fissa i punti fermi sull’utilizzo delle informazioni contenute nelle e-fatture per le verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria: il patrimonio di dati può essere utilizzato solo per attività istruttorie puntuali. Una protezione maggiore è assicurata per il settore legale e per i consumatori finali.
Annunciata anche l’attivazione di nuovi servizi web sulla fattura elettronica accessibili tramite SPID, Carta di identità elettronica (CIE), credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Qualche esempio? Si mettono in connessione sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Per contrastare il fenomeno delle false fatturazioni è possibile servirsi delle funzioni di inserimento, aggiornamento o cancellazione del canale utilizzato per la trasmissione delle fatture tramite il servizio di censimento.
Fattura elettronica: il provvedimento su memorizzazione dei dati per i controlli, emissione e ricezione
L’attuazione dell’articolo 14 del DL n. 124/2019 non è stato di facile attuazione e ha reso il rapporto, già nato difficile, tra fattura elettronica e privacy ancora più complicato.
La difficoltà di mettere in pratica quanto previsto dal Decreto Fiscale 2020 è la ragione alla base della catena di proroghe infinite per la scadenza relativa all’adesione al servizio di consultazione della fattura elettronica.
La disposizione della discordia prevede che i file delle fatture elettroniche acquisiti siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi per essere utilizzati dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
Come sposare l’esigenze di effettuare i controlli sulle fatture elettroniche e quelle di garantire la privacy? Dopo anni di riflessioni e analisi, arrivano le risposte con il provvedimento numero 433608 del 24 novembre 2022 che porta al superamento del precedente provvedimento del 30 aprile 2018.
Il testo, infatti, non integra il precedente ma fornisce nuove e aggiornate regole sull’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche sia per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia tramite sistema di interscambio che per l’invio telematico dei dati delle operazioni transfrontaliere dedicando ampio spazio alla memorizzazione e all’utilizzo dei dati per fini di controllo.
Controlli fattura elettronica: come funziona la memorizzazione dei dati da parte delle Entrate
Sulla base delle indicazioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali, si stabiliscono i confini entro i quali l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono memorizzare e utilizzare i dati contenuti nelle fatture elettroniche per i controlli.
Il compromesso tra necessità di verifiche e privacy prevede che la memorizzazione e l’utilizzo dei file xml delle fatture elettroniche siano limitati alle sole attività istruttorie puntuali, “previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente”.
Attività istruttorie | Riferimenti normativi |
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esecuzione dei rimborsi | articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 |
esercizio dei poteri degli uffici | articoli 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 |
espletamento degli accessi, ispezioni e verifiche | articoli 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 |
controllo formale delle dichiarazioni | articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 |
controllo preventivo sulle dichiarazioni presentate mediante modello 730 con esito a rimborso |
articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 |
“I file delle fatture e delle note di variazione sono acquisibili e consultabili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria”.
In caso di mancata risposta o rifiuto alla richiesta di esibizione da parte del contribuente su cui vengono effettuati i controlli, si applicano le disposizioni normative in vigore in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale.
Controlli fattura elettronica: tra memorizzazione dei dati e rispetto della privacy
In questo quadro generale di regole per la memorizzazione e l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche per fini di controllo si inseriscono, poi, delle indicazioni specifiche con cui l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dovranno fare i conti.
Per limitare il trattamento dei dati contenuti nei file delle e-fatture emesse nei confronti del consumatore finale, è possibile accedere ai file xml per verifiche nei confronti del consumatore finale che riguardano esclusivamente la spettanza di detrazioni, deduzioni o agevolazioni fiscali, “ovvero nei casi di verifiche puntuali, qualora le stesse siano state poste in essere preliminarmente nei confronti di operatori economici, i cui beni ceduti o servizi prestati oggetto della fattura siano stati acquistati dal predetto consumatore e gli elementi della stessa siano tali da far emergere un rischio di evasione fiscale”.
Un’attenzione particolare per garantire il rispetto della privacy viene riservata anche ai file che riguardano il settore legale, cifrati individualmente e memorizzati in una diversa area.
“L’accesso puntuale ai predetti file è consentito solo previa richiesta o autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, o nell’ambito di un procedimento contenzioso di tipo civile, penale, tributario, di cui è parte l’Agenzia, previa richiesta del Giudice”.
Si legge nel testo.
Inoltre per quanto riguarda le fatture elettroniche tra operatori economici, monitorate per attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali, vengono memorizzati anche i metodi di pagamento e la descrizione dell’operazione (natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati), ad eccezione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e di quelle emesse da cedenti o prestatori che operano nel settore legale.
Tutti i dettagli sulle novità che riguardano emissione, ricezione e memorizzazione dei dati delle fatture elettroniche sono contenuti nel testo integrale del provvedimento del 24 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento numero 433608 del 22 novembre 2022
- Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica: novità su memorizzazione dei dati per i controlli, emissione e ricezione