Fattura e mandato senza rappresentanza, per prestazioni sanitarie esenti IVA la società deve provvedere all'emissione ai clienti e pazienti e la deve ricevere dal professionista e mandante, per la prestazione effettuata dallo stesso. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 132 del 15 maggio 2020 dell'Agenzia delle Entrate.
Fattura e mandato senza rappresentanza, per prestazioni esenti IVA la società deve emetterla ai clienti e pazienti e la deve ricevere dal professionista e mandante, per la prestazione effettuata dallo stesso.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 132 del 15 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione finanziaria spiega che, come previsto dal Decreto IVA, nel contratto di mandato senza rappresentanza le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Il documento di prassi non entra nel merito delle prestazioni per cui è applicabile l’esenzione IVA ma richiama l’articolo 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972, che tra le altre prevede l’esenzione per le prestazioni descritte nel quesito dell’istante, ovvero quelle sanitarie.
Fattura e mandato senza rappresentanza: chi la deve emettere per prestazioni sanitarie esenti IVA?
Con la risposta all’interpello numero 132 del 15 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce la propria interpretazione sulla fattura e il mandato senza rappresentanza.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 132 del 15 maggio 2020
- Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Regime di fatturazione applicabile in base ad un contratto di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Interrogata dall’istante, una società che si occupa della gestione e del trattamento del benessere delle persone in relazione ad aspetti sanitari e non sanitari, l’Agenzia delle Entrate dà chiarimenti sull’emissione della fattura.
Per le prestazioni sanitarie esenti IVA la società deve emettere fattura ai clienti e pazienti e la deve ricevere dal professionista e mandante, per la prestazione effettuata dallo stesso.
Secondo quanto previsto dal Decreto IVA all’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, nel contratto di mandato senza rappresentanza le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Il documento chiarificatore non entra nel merito delle prestazioni per cui è applicabile l’esenzione IVA, per le quali richiama lo stesso riferimento normativo all’articolo 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972.
L’Agenzia delle Entrate specifica infine che:
“Nella fattura emessa dal professionista/mandante, il corrispettivo esente da IVA è pari alla differenza tra l’ammontare fatturato dalla Società al paziente e la provvigione spettante a quest’ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto IVA.”
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