Dichiarazione IVA 2018: rateizzazione e versamenti

Redazione - Dichiarazione IVA

Saldo Iva 2018: il versamento in scadenza al 16 marzo può essere effettuato anche beneficiando della rateizzazione dell'importo dovuto. Ecco tutte le istruzioni.

Dichiarazione IVA 2018: rateizzazione e versamenti

Saldo Iva 2018: entro la scadenza del 16 marzo è necessario effettuare il versamento dell’importo emerso dalla dichiarazione annuale.

L’importo, come di consueto, potrà essere versato in un’unica soluzione ovvero rateizzato in un massimo di nove rate di pari importo: la prima rata sarà fissata al 16 marzo 2018 mentre le successive dovranno essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese, con scadenza massima fissata al 16 novembre 2018.

Nelle istruzioni sulla dichiarazione Iva 2018 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sono contenute tutte le regole sulla rateizzazione dei versamenti Iva, con alcune importanti novità su chi può pagare il saldo Iva a rate.

La dichiarazione Iva 2018 presenta una serie di modifiche rilevanti, a partire dalla scadenza per la presentazione che viene ufficialmente fissata tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno.

Questo perché per effetto dell’introduzione dell nuove liquidazioni Iva trimestrali l’Italia adempierà agli obblighi di comunicare i dati per la Comunità europea con l’invio dell’ultima comunicazione periodica in scadenza il 28 febbraio 2018.

Ed è proprio a seguito dell’introduzione dei nuovi adempimenti Iva, a partire dal 2017, che il modello di dichiarazione annuale pubblicato dall’Agenzia delle Entrate è stato rivisto e modificato: in particolare non sarà più obbligatorio compilare il quadro VH, eccetto in caso di modifica o correzioni alle comunicazioni trimestrali Iva trasmesse.

In questa sede tuttavia si analizzerà un’ulteriore novità che riguarda nel dettaglio le scadenze per i versamenti e per la rateizzazione del saldo Iva 2018 emerso dalla dichiarazione annuale.

Dichiarazione Iva 2018, scadenza saldo Iva: versamenti e rateizzazione

L’imposta a debito emersa dalla dichiarazione Iva 2018 e indicata nel rigo VX1 potrà essere versata secondo le regole già formalizzate lo scorso anno quando la scadenza per l’invio telematico della dichiarazione annuale era stata separata dal modello Unico.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale stabilisce che la scadenza per il versamento del saldo Iva è fissata al 16 marzo 2018.

Come ogni anno è possibile beneficiare della rateizzazione del saldo Iva: le rate successive alla prima dovranno essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese e il pagamento dell’importo dovuto entro dovrà essere completato non oltre la scadenza del 16 novembre 2018.

Per chi sceglie di pagare il debito da dichiarazione Iva 2018 a rate l’importo dell’imposta dovuta dovrà essere maggiorato dello 0,33% al mese per ogni rata successiva alla prima: la seconda rata sarà maggiorata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

I contribuenti hanno inoltre la possibilità di differire il versamento del saldo Iva alla data di scadenza per il pagamento delle imposte sui redditi, ovvero al 30 giugno 2018: in questo caso l’importo dovuto dovrà essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di esso successivo alla scadenza del saldo Iva del 16 marzo 2018.

Versamento saldo Iva al 30 giugno 2018 per tutti

A partire dall’imposta emersa dalla dichiarazione Iva 2018, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate riportano, tra le novità, la possibilità di differire il pagamento del saldo al 30 giugno anche per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001).

Si precisa inoltre che la maggiorazione dello 0,40% si applica esclusivamente sulla parte di debito Iva non compensato con i crediti riportati nel modello F24.

A tal proposito i lettori interessati a conoscere tutte le regole per la compensazione possono far riferimento alla guida aggiornata con le ultime novità.

Rateizzazione versamenti saldo da dichiarazione Iva 2018

Si riepilogano di seguito tutte le regole e le scadenze per il versamento del saldo Iva emerso da dichiarazione Iva 2018 e le modalità di rateizzazione (estese anche ai contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare):

  • versamento saldo Iva in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2018;
  • rateizzazione saldo Iva con maggiorazione dello 0,33% al mese per ogni rata successiva alla prima e con scadenza ultima entro il 16 novembre 2018;
  • versamento saldo Iva in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2018 con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi a 16 marzo;
  • rateizzazione saldo Iva dalla data di pagamento con maggiorazione dell’importo da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e con aumento dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate è possibile in ogni caso effettuare il versamento del saldo Iva 2018 il 30 luglio 2018 applicando alla somma dovuta al 30 giugno un ulteriore 0,40% di interessi.

La dichiarazione Iva 2018 “perde” il quadro VH

In tema di dichiarazione Iva 2018 non si può non fare un cenno alle novità conseguenti all’introduzione dei nuovi adempimenti Iva e, nel dettaglio, all’introduzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche.

A tal proposito si segnala che una delle modifiche principali al modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la compilazione del quadro VH.

Così come riportato nelle istruzioni, il quadro VH non dovrà essere compilato dai soggetti passivi Iva che nel corso del 2017, e in vista della prossima scadenza del 28 febbraio, hanno trasmesso tutti i dati in maniera corretta.

Al contrario, il quadro VH della dichiarazione Iva 2018 dovrà essere obbligatoriamente compilato nel caso di necessità di integrare o correggere i dati omessi, errati o incompleti delle Lipe trimestrali.

Nel caso di necessità di correggere o integrare i dati delle comunicazioni delle liquidazioni Iva trimestrali è importante ricordare che sarà necessario compilare i dati di ogni mese e non solo quelli relativi al periodo per il quale si intende correggere le informazioni già trasmesse.

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