Il contribuente ha l'onore di provare, in modo analitico, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. E se al centro dell'accertamento c'è un socio di ente a ristretta base azionaria, l'indagine si riversa sulla società. A stabilirlo è l'ordinanza numero 22466 del 2019 della Corte di Cassazione.
In caso di accertamento fondato sulle risultanze delle indagini finanziarie è onere del contribuente provare, in modo analitico e non generico in ordine a ciascun versamento, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. Se poi il contribuente accertato sia anche socio di un ente a ristretta base azionaria e vi siano legami familiari con gli altri soci, è legittimo presumere che le movimentazioni non giustificate dei soci siano riferibili a ricavi non dichiarati dalla società stessa. Questo l’articolato principio contenuto nell’Ordinanza n. 22466/2019 della Corte di Cassazione.
La sentenza – L’impugnazione davanti ai giudici di legittimità è conseguente al ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. L’atto impositivo reca le risultanze delle indagini bancarie condotte nel corso di una verifica della Guardia di Finanza sui conti correnti intestati al legale rappresentante, amministratore e socio all’80% della società che, a parere dell’organo verificatore, erano da qualificare quale reddito non dichiarato della società stessa.
La CTR, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello della società perché:
- non erano state dimostrate le corrispondenze tra i versamenti sul conto corrente del legale rappresentante ed i ricavi della società medesima,
- l’Ufficio avrebbe dovuto comprovare la riferibilità degli assegni ad operazioni dell’ente, dopo che il rappresentante aveva dimostrato che la provvista derivava da un risarcimento danni antecedente alla verifica fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, lamentando che la CTR aveva erroneamente posto a carico dell’Amministrazione finanziaria la prova della riferibilità alla società verificata delle somme movimentate sui conti correnti intestati a soggetti terzi, quando invece il ruolo di socio ed amministratore della società in capo al titolare dei conti costituisce di per sé una valida presunzione per riferire alla società le movimentazioni in oggetto. I giudici della Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.
In tema di accertamento fondato sulle indagini finanziarie è principio consolidato che l’onere probatorio è a carico del contribuente, il quale deve dimostrare “con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili”.
Nello specifico caso in cui la società accertata sia a ristretta base proprietaria e tra i soci vi siano legami familiari, si tratta di circostanze idonee a “fondare la presunzione iuris tantum di riferibilità delle movimentazioni bancarie dei soci alla società”.
La CTR non si è conformata a tali principi perché, a fronte di una società a ristretta base societaria e di indagini finanziarie condotte nei confronti del socio di maggioranza nonché amministratore e legale rappresentante, ha dichiarato fosse onere dell’Ufficio finanziario dimostrare le corrispondenze tra i versamenti sul conto corrente dell’amministratore ed i ricavi presuntivamente non dichiarati dalla società. I giudici d’appello, inoltre, hanno conferito rilievo probatorio a un dato generico e non riconducibile temporalmente alle movimentazioni bancarie non giustificate, quale le disponibilità finanziarie dell’amministratore derivanti da un risarcimento danni avvenuto in un periodo antecedente la verifica fiscale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Società a ristretta base societaria: l’accertamento sul socio si riversa sulla società