L'INPS con una circolare pubblicata ieri, 18 dicembre 2018, ha fornito le istruzioni che il personale militare dovrà seguire al fine di ricevere il riscatto dei contributi per gli aumenti del periodo di servizio.
Riscatto ai fini pensionistici personale delle Forze Armate: con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, l’INPS ha fornito al personale militare le informazioni utili per richiedere il riscatto dei contributi per gli aumenti del periodo di servizio.
L’articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in vigore a dal 1° gennaio 1998, stabilisce che il personale militare possa aumentare il periodo di servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo entro il limite massimo complessivo di 5 anni.
Vediamo quindi quali sono i soggetti che possono richiedere il riscatto dei contributi per gli aumenti del periodo di servizio e come fare domanda per riceverli.
Riscatto ai fini pensionistici personale delle Forze Armate: la circolare dell’INPS
L’Istituto Previdenziale con la circolare n. 119 pubblicata ieri, 18 dicembre 2018, ha fornito al personale militare le istruzioni per richiedere il riscatto dei contributi per gli aumenti del periodo di servizio.
- Circolare INPS n. 119 del 18 dicembre 2018
- Con la circolare n.119/2018 l’INPS ha fornito al personale delle Forze Armate le istruzioni per richiedere il riscatto dei contributi per gli aumenti del periodo di servizio
Le indicazioni fornite dall’INPS riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare.
Gli ex militari transitati all’impiego civile, invece, non possono avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso status.
Potrà inoltre presentare domanda il coniuge superstite che ha diritto alla pensione, a patto che questo presenti la stessa entro 90 giorni dal decesso del militare.
Riscatto ai fini pensionistici personale delle Forze Armate: come presentare domanda
La domanda per ottenere il riscatto dei contributi per gli aumenti di servizio deve essere inoltrata per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB - tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’istituto;
- Contact Center multicanale - chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Per farlo si dovrà utilizzare il modulo presente in procedura inserendo nella sezione “Tipologia” la dicitura «Altro» e nell’apposito campo editabile la dicitura «Riscatto maggiorazione del servizio comunque prestato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 165/1997».
Come si calcola l’onere di riscatto?
L’Istituto Previdenziale ha chiarito che l’onere di riscatto si determina in base ai normali criteri stabiliti per il riscatto dei periodi «scoperti da contribuzione».
Quindi se i periodi da riscattare ricadono nel sistema retributivo l’onere si calcolo con il metodo della riserva matematica, se ricadono nel sistema contributivo, con il meccanismo dell’aliquota percentuale.
Una volta calcolato il contributo di riscatto, l’onere che dovrà essere applicato al richiedente sarà pari al 27% di tale importo.Ciò in considerazione del disposto dell’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 165/1997, in base al quale gli aumenti dei periodi di servizio sono computabili a titolo in parte oneroso.
La percentuale del 27% deriva dal rapporto tra il contributo previdenziale dovuto dal lavoratore e quello complessivamente dovuto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riscatto ai fini pensionistici Forze Armate: le istruzioni dell’INPS