Naspi e DIS-COLL anche ai lavoratori sportivi: le istruzioni INPS

Naspi e DIS-COLL spettano anche ai lavoratori sportivi. Le istruzioni per l'accesso all'indennità di disoccupazione arrivano dall'INPS con la circolare n. 67 del 20 maggio 2024

Naspi e DIS-COLL anche ai lavoratori sportivi: le istruzioni INPS

Naspi e DIS-COLL anche ai lavoratori sportivi per gli eventi avvenuti dal 1° luglio scorso.

A fornire le istruzioni per l’accesso all’indennità di disoccupazione da parte dei lavoratori sportivi dilettanti e professionisti è la circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024.

I lavoratori sportivi titolari di contratto subordinato potranno accedere alla Naspi a prescindere dal settore di appartenenza, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di disoccupazione volontaria.

Via libera inoltre alla DIS-COLL per i lavoratori sportivi del dilettantismo titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e, anche in tal caso, l’INPS specifica le regole per poter beneficiare dell’indennità.

Naspi: le istruzioni INPS per sportivi professionisti e dilettanti subordinati

L’INPS con la circolare n. 67, pubblicata il 20 maggio 2024, fornisce le istruzioni per la fruizione dell’indennità di disoccupazione Naspi da parte dei lavoratori e delle lavoratrici sportive.

Nello specifico, le indicazioni riguardano gli sportivi professionisti, gli sportivi subordinati del settore dilettantistico e gli sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

La riforma dello sport, il Dlgs n. 36/2921, in vigore dallo scorso luglio, ha previsto l’ampliamento delle tutele per il settore del professionismo e del dilettantismo, tra cui appunto l’introduzione della tutela contro la disoccupazione.

Come previsto dal comma 5 dell’articolo 33, infatti, la disciplina della Naspi si applica ai lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore in cui svolgono la prestazione, professionistico o dilettantistico. Sono comprese anche le lavoratrici e i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato.

Pertanto, sottolinea l’INPS, i lavoratori sportivi subordinati (professionisti e dilettanti) possono accedere alla Naspi in caso di disoccupazione involontaria dal 1° luglio 2023, a condizione che soddisfino tutti i requisiti previsti dalla normativa:

  • stato di disoccupazione;
  • requisito contributivo, per cui il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, invece, la tutela decorre dal 1° gennaio 2022.

L’importo è calcolato secondo le modalità ordinarie. In ogni caso, il valore massimo mensile della prestazione economica non può superare 1.470,99 euro per il 2023 e 1.550,42 euro per il 2024.

Lo stesso per le modalità di domanda. Come per la generalità dei dipendenti, gli sportivi potranno richiedere la Naspi direttamente online utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’INPS (accedendo con SPID, CIE o CNS) oppure tramite contact center o patronati.

Sportivi dilettanti con contratti di collaborazione: le istruzioni per ottenere la DIS-COLL

Via libera anche al riconoscimento della DIS-COLL per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e assicurativa iscritti, con decorrenza dal 1° luglio 2023, alla Gestione separata.

L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS scatta al superamento del valore di 5.000 euro di compensi annui, soglia sopra la quale scatta di conseguenza l’obbligo di versamento anche della contribuzione aggiuntiva pari al 2,03 per cento a copertura di maternità, malattia e disoccupazione.

I lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, possono quindi accedere alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ossia:

  • stato di disoccupazione;
  • un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

L’importo spettante sarà rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati in relazione al rapporto di collaborazione, per l’anno in cui è avvenuta la cessazione dal lavoro e quello precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

L’indennità DIS-COLL è pari al 75 per cento del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2023, all’importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro.

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore, la misura della DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024), incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024).

L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.470,99 euro, per l’anno 2023, e 1.550,42 euro, per l’anno 2024.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare INPS n. 67/2024 di seguito allegata:

Circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024
Naspi e DIS-COLL ai lavoratori sportivi: le istruzioni INPS per lavoratori subordinati e collaboratori

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