I datori di lavoro hanno tempo fino al 21 febbraio 2022 per comunicare all'INPS i dati dei compensi per fringe benefit e stock option erogati ai dipendenti cessati nel 2021. Lo comunica l'Istituto con il messaggio numero 401 del 26 gennaio 2022.
I datori di lavoro devono comunicare telematicamente i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel periodo d’imposta 2021 entro e non oltre il 21 febbraio 2022.
La comunicazione deve riguardare i dipendenti cessati dal servizio durante il 2021, per i quali l’INPS riveste il ruolo di sostituto d’imposta ed è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale.
I dati inviati oltre la scadenza del 21 febbraio 2022 non saranno oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma verranno inseriti in rettifica nelle Certificazioni Uniche.
Lo comunica l’INPS con il messaggio numero 401 del 26 gennaio 2022.
Fringe benefit: entro il 21 febbraio 2022 la comunicazione INPS per il conguaglio
Entro il 21 febbraio 2022 i datori di lavoro devono inviare all’INPS i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock options erogati nel periodo d’imposta 2021, con riferimento solo ai dipendenti cessati dal servizio durante l’anno appena trascorso.
L’INPS, infatti, agisce nei confronti di questi soggetti come sostituto d’imposta.
Entro il 28 febbraio deve quindi effettuare il conguaglio fiscale di fine anno, per il periodo d’imposta 2021, come stabilisce l’articolo 23 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.
I datori di lavoro devono quindi inviare i dati entro il 21 febbraio per dare tempo all’INPS di effettuare tutti gli adempimenti, per poi inviare le Certificazioni Uniche 2022 ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Nel messaggio INPS 401 del 26 gennaio 2022 si specifica che la comunicazione deve essere fatta in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Comunicazione Benefit aziendali”, raggiungibile seguendo il seguente percorso sulla pagina istituzionale dell’ente di previdenza:
Prestazioni e servizi>Servizi>Servizi per le aziende e consulenti.
Nel pannello presente sulla pagina dell’applicazione sono disponibili le seguenti opzioni:
- acquisizione singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.
Si ricorda che, per l’anno 2021, il valore dei fringe benefit e delle stock options che non concorre alla formazione del reddito è pari a 516,46 euro, come stabilito dall’articolo 112 comma 1 del Decreto Legge 104/2020, come modificato dal Decreto Legge 41/2021.
Se tale soglia viene superata, il valore intero dei beni e dei servizi erogati gratuitamente ai dipendenti è soggetto a tassazione.
- Messaggio INPS 401 del 26 gennaio 2022
- Messaggio INPS 401/2022: entro il 21 febbraio i datori di lavoro devono inviare all’INPS i dati dei fringe benefit e stock options erogati nel 2021 ai dipendenti cessati dal servizio.
Fringe benefit e stock options dei dipendenti cessati: i dati non inviati saranno oggetto di rettifica delle CU 2022
I dati che non vengono inviati entro il 21 febbraio non possono essere inseriti nel conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2022.
Nelle precompilate, che si basano sulle CU inoltrate dall’INPS, mancheranno quindi i relativi importi di fringe benefit e stock options.
Il contribuente deve pertanto presentare obbligatoriamente la dichiarazione dei redditi con gli importi corretti.
Al riguardo si ricorda che la scadenza della Certificazione Unica 2022 per il periodo d’imposta 2021 è fissata al 16 marzo 2022, data entro la quale sono tenuti ad inviare telematicamente la documentazione all’Agenzia delle Entrate:
- coloro che nel corso del 2021 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte;
- coloro che hanno versato contributi previdenziali e assistenziali oppure premi assicurativi INAIL;
- i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS;
- i titolari di posizione assicurativa INAIL;
- le amministrazioni che operano come sostituto di imposta “iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici”.
Di seguito il pdf con le istruzioni per la compilazione della CU 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fringe benefit: entro il 21 febbraio 2022 la comunicazione INPS per il conguaglio