Il bonus INPS di 600 euro erogato ad artigiani e commercianti non va indicato tra gli aiuti di Stato in dichiarazione dei redditi. A fornire le indicazioni operative è l'Agenzia delle Entrate, con le FAQ pubblicate il 28 luglio 2021.
Bonus INPS 600 euro per artigiani e commercianti e dichiarazione dei redditi: non è necessaria la compilazione del prospetto relativo agli aiuti di Stato.
È l’Agenzia delle Entrate a fissare dei punti fermi in merito all’indicazione di bonus e contributi tra gli aiuti di Stato in dichiarazione dei redditi, con le FAQ pubblicate il 28 luglio 2021.
Le risposte ai quesiti più ricorrenti arrivano dopo i chiarimenti relativi all’indicazione delle somme percepite in relazione all’emergenza Covid-19 all’interno della dichiarazione dei redditi.
L’avvertenza pubblicata dall’Agenzia delle Entrate adegua le istruzioni relative ai modelli Redditi e IRAP alle novità introdotte in sede di conversione del decreto Sostegni bis e, in particolare, all’abrogazione della norma che subordinava il diritto alla detassazione di bonus e contributi al rispetto della normativa comunitaria.
Si snelliscono gli obblighi dichiarativi di imprese e professionisti.
Bonus INPS 600 euro e dichiarazione dei redditi: le FAQ delle Entrate sugli aiuti di Stato
Non vanno indicate nel prospetto degli aiuti di stato le somme erogate ad artigiani e commercianti a titolo di indennità Covid-19. Non sarà quindi necessario inserire nella sezione dedicata della dichiarazione dei redditi i dati relativi al bonus INPS di 600 euro.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, sciogliendo uno dei dubbi sorti in merito agli obblighi dichiarativi legati a bonus e contributi erogati nel corso del 2020.
Come evidenziato nelle FAQ pubblicate il 28 luglio 2021, le somme erogate da altre amministrazioni non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato, in quanto non si tratta di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.
Non solo il bonus INPS di 600 euro, ma anche i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate non dovranno essere inseriti nel prospetto aiuti di Stato.
Come indicato nelle FAQ, in presenza dei codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 (contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate), nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non deve essere riportato l’importo accreditato al contribuente in quanto tale dato è conosciuto dall’Agenzia e quindi recuperabile per la sua registrazione nel RNA.
Per quel che riguarda invece i crediti d’imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l’importo da inserire è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU.
In merito, le FAQ dell’Agenzia evidenziano inoltre che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d’imposta locazioni non dovranno essere indicati nel quadro RE e nel modello IRAP, ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.
Semplificazioni per bonus e contributi Covid: snelliti gli obblighi dichiarativi per gli aiuti di Stato
Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicate anche alla luce delle semplificazioni in merito all’indicazione di bonus e contributi tra gli aiuti di Stato previste dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis.
Con l’articolo 1-bis viene infatti abrogata la norma che subordinava il diritto alla detassazione di bonus e contributi riconosciuti in relazione alla crisi da Covid-19 al rispetto di limiti e condizioni del Temporary Framework.
Nella pratica, la cancellazione della norma si è tradotta in una semplificazione della dichiarazione dei redditi.
Imprese e professionisti non dovranno indicare l’importo di contributi e indennità nei quadri di determinazione del reddito del modello Redditi e in quelli relativi al valore della produzione del modello IRAP e, parimenti, non bisognerà compilare il prospetto degli aiuti di Stato con i codici aiuto 24 (mod. Redditi) e 8 (IRAP).
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