ADI: i moduli per l’attestazione della condizione di svantaggio

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Aggiornate le linee guida per la presa in carico delle persone in condizioni di svantaggio per l'accesso all'assegno di inclusione. I moduli per la certificazione della condizione di svantaggio e l'inserimento in programma

ADI: i moduli per l'attestazione della condizione di svantaggio

Disponibili i moduli aggiornati per l’attestazione della condizione di svantaggio e l’inserimento in programma di cura e assistenza per l’accesso all’assegno di inclusione.

Possono ricevere l’ADI, infatti, anche i nuclei con componenti in condizioni di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Il nuovo decreto del Ministero del Lavoro fornisce le linee guida aggiornate sugli elementi alla base della presa in carico e del progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio.

ADI: nuove linee guida per la presa in carico delle persone in condizioni di svantaggio

Il Ministero del Lavoro con il decreto n. 104 del 24 giugno 2024, ha approvato l’aggiornamento delle linee guida sulla presa in carico e il progetto personalizzato per le persone in condizioni di svantaggio.

Il documento va ad aggiornare le precedenti linee guida introdotte a fine dicembre (decreto n. 160/2023). L’obiettivo è quello di assicurare servizi e standard di processo uniformi e definire un modello di intervento il più possibile omogeneo e condiviso su tutto il territorio nazionale per garantire la corretta collocazione degli interessati all’interno di una o più categorie individuate.

I nuclei con componenti in condizioni di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali, infatti, rientrano tra i possibili beneficiari dell’assegno di inclusione, la misura di sostegno che da gennaio ha sostituito il reddito di cittadinanza.

Per poter beneficiare dell’assegno, però, è necessario che la condizione di svantaggio sia certificata dalla pubblica amministrazione prima della presentazione della domanda per l’ADI. I richiedenti, infatti, in fase di domanda devono specificare:

  • l’amministrazione che l’ha rilasciata;
  • il numero identificativo, se disponibile;
  • la data di rilascio;
  • l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura.

In sintesi, le fasi del processo per la presa in carico sono le seguenti:

  • accoglienza della richiesta, dell’analisi della situazione: fase di raccolta delle informazioni;
  • valutazione (assessment);
  • progettazione, definizione di obiettivi, tempistiche, compiti, azioni e responsabilità;
  • intervento, sostegni, azioni e interventi messi in atto.

In tutti i casi, la condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza può essere attestata attraverso il modulo di attestazione (allegato 1A e 1B al decreto), oppure attraverso un’apposita certificazione rilasciata dall’amministrazione competente.

Per questo motivo, la valutazione dei bisogni e l’accertamento della condizione di svantaggio sono anticipati rispetto a quanto previsto per gli altri beneficiari dell’ADI.

Di seguito il decreto ministeriale con il modulo di attestazione della condizione di svantaggio e inserimento in programma della persona.

Ministero del Lavoro - Decreto n. 104 del 24 giugno 2024
Linee guida aggiornate per la presa in carico delle persone in condizioni di svantaggio e moduli da utilizzare

ADI: chi sonno le persone in condizioni di svantaggio

A definire le condizioni di svantaggio è il comma 5 dell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 154/2023 di attuazione dell’assegno di inclusione. Si tratta nello specifico, di persone:

  • con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
  • in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, oppure inseriti in percorsi assistenziali integrati;
  • con problematiche legate a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
  • vittime di tratta in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
  • vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
  • ex detenuti, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena;
  • individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
  • senza dimora in condizione di povertà;
  • neo-maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Nelle linee guida il Ministero illustra nel dettaglio il processo di valutazione, presa in carico e inserimento nel programma di cura e assistenza delle persone che si trovano nelle diverse condizioni di svantaggio indicate.

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