Versamenti INPS, è iniziata la procedura di invio degli avvisi di pagamento da parte dell'Ente verso i datori di lavoro che non hanno versato le ritenute previdenziali e assistenziali nei termini previsti dalla legge. La sanzione dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Istituto.
Versamenti INPS, partiti gli avvisi ai datori di lavoro per le mancate ritenute.
L’Istituto ha fatto sapere con il comunicato del 15 dicembre 2021 di aver iniziato l’attività di notifica delle ordinanze-ingiunzioni per tutti i datori di lavoro che non hanno pagato nei termini previsti le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Le sanzioni amministrative per gli inadempienti che riceveranno la comunicazione possono andare da un minimo di 17.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.
Il calcolo dell’ammenda avviene in base “all’ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e non versate e all’eventuale reiterazione dell’omissione”, si può leggere nel comunicato dell’Ente.
- INPS - Comunicato stampa del 15 dicembre 2021
- Invio delle notifiche di ordinanza-ingiunzione per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Versamenti INPS, partite le notifiche ai datori di lavoro per le mancate ritenute
I datori di lavoro riceveranno le comunicazioni individuali da parte dell’INPS con l’importo della sanzione prevista per l’omesso pagamento delle ritenute.
La sanzione amministrativa comminata dall’INPSdovrà essere pagata dai datori di lavoro inadempimenti in un’unica soluzione. Il termine di pagamento è di 30 giorni, a partire dal giorno in cui i soggetti hanno ricevuto la comunicazione dell’ingiunzione. Il limite di tempo è esteso a 60 giorni per i datori residenti all’estero.
L’Istituto specifica che il datore di lavoro che provvede al pagamento delle ritenute mancanti entro tre mesi dal ricevimento della notifica dell’INPS “non è punibile con la sanzione penale né assoggettabile alla sanzione amministrativa”.
Entro il termine di 30 giorni, i datori di lavoro in questione possono fare richiesta all’INPS per il pagamento rateale della sanzione, che può andare da tre a trenta rate mensili.
I soggetti inadempienti che non provvederanno al pagamento della sanzione entro i 3 mesi previsti potranno pagarla in forma ridotta entro i 60 giorni successivi.
L’importo, specifica l’INPS nel comunicato, è di 16.666 euro, “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro”, in base a quanto previsto dall’articolo 16 della legge n. 689/1981.
Versamenti INPS, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali
L’INPS, nel comunicato, spiega come il reato di “omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti” sia stato parzialmente depenalizzato nel 2016.
Il decreto legislativo n. 8/2016, in generale, prevede che non costituiscano reato tutte le violazioni per i quali è prevista la sola pena della multa e dell’ammenda, come si legge all’art. 1. In questi casi ci troveremo di fronte ad una sanzione amministrativa.
Per quanto riguarda l’omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte dei datori di lavoro, l’art. 6 del decreto legislativo ha previsto due tipi diversi di sanzioni, che variano in base all’importo dell’omissione perpetrata dal datore di lavoro:
- una sanzione amministrativa pecuniaria per chi non ha pagato le ritenute per un importo fino a 10.000 euro annui. In questo caso, la sanzione può andare da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000.
- la reclusione fino a tre anni per i datori di lavoro che hanno omesso i versamenti delle ritenute per un importo superiore ai 10.000 euro annui. Insieme alla reclusione viene comminata una multa fino a 1.032 euro.
Nel secondo caso, quindi, ci troviamo di fronte ad una fattispecie di reato, mentre nel primo si tratta di un illecito amministrativo.
Il reato era stato introdotto nell’ordinamento italiano con il decreto legge 463/1989, poi convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 638/1983.
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