Super e iper ammortamento: ancora novità dall'Agenzia delle Entrate, con i chiarimenti forniti nella risoluzione n. 62/E del 9 agosto 2018 in merito ai magazzini autoportanti.
Nuovi chiarimenti su super ammortamento e iper ammortamento: le novità sono contenute nella risoluzione n. 62/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2018.
Nel dettaglio, vengono fornite ulteriori istruzioni sui beni ammessi al beneficio e nello specifico in merito agli investimenti in magazzini autoportanti.
Questo perché tra gli investimenti agevolabili con super e iper ammortamento non rientrano fabbricati e costruzioni e pertanto è necessario distinguere per i magazzini autoportanti la componente immobiliare e quella mobiliare (macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo).
Le novità esposte dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 62/E chiariscono che, nel caso dei magazzini autoportanti, super ammortamento e iper ammortamento sono fruibili soltanto per la componente impiantistica mentre l’agevolazione non spetta per le costruzioni incluse nella determinazione della stima catastale.
Super e iper ammortamento: novità e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Come sopra anticipata, la risoluzione n. 62/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2018 chiarisce che per i magazzini autoportanti il super ammortamento e l’iper ammortamento spettano soltanto per le componenti mobiliari che, in quanto tali, non concorrono all’attribuzione della rendita catastale.
A fronte delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, le novità esposte nel documento specificano che fabbricati e costruzioni sono esplicitamente esclusi dalla possibilità di beneficiare delle due agevolazioni, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 93, della Legge di Stabilità 2016).
Prima di analizzare i chiarimenti forniti, si mette di seguito a disposizione dei lettori la risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2018:
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 62/E del 9 agosto 2018
- Super e iper ammortamento - Ulteriori chiarimenti relativi agli investimenti in magazzini autoportanti - Articolo 1, comma 93, della legge n. 208 del 2015
Super e iper ammortamento e “beni imbullonati”
I magazzini autoportanti sono investimenti che rappresentano elementi di più ampie e articolate unità immobiliari, realizzate per esigenze di attività produttive e commerciali in genere che, per caratteristiche intrinseche, sono censibili in catasto nelle categorie del Gruppo D (“immobili a destinazione speciale”).
Si tratta di strutture di ampie dimensioni per lo stoccaggio di merci che rispondono alla duplice esigenza di ottimizzare gli spazi e di automatizzare i sistemi di movimento.
Per identificare quali beni dell’investimento sono ammessi al super e all’iper ammortamento, è bene partire dalle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (concernente i cc.dd. “imbullonati”):
“A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”
A tal proposito, la circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 1° febbraio 2016 ha chiarito come, dalla lettura delle novità relative ai beni imbullonati, le componenti costituenti tali unità immobiliari possono essere distinte in quattro categorie:
- il suolo;
- le costruzioni (qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate);
- gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità ;
- le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo.
In tal modo è possibile distinguere tra le costruzioni, incluse nella stima catastale dell’unità immobiliare, e la parte impiantistica (differenza tra componenti impiantistiche e componenti immobiliari).
Magazzini autoportanti: beni ammessi a super e iper ammortamento
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per magazzini autoportanti si intendono quelle strutture, solitamente di grandi dimensioni (veri e propri edifici anche di altezza elevata), destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi (stoccaggio intensivo) e di automazione dei sistemi di movimentazione.
La caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti risiede nella particolare struttura del magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio.
Le strutture che costituiscono le scaffalature dei magazzini autoportanti rappresentano degli elementi propri del fabbricato, insieme alle opere di fondazione, ai divisori e alle pareti di tamponamento e alle coperture, e pertanto rientrano nella stima catastale.
Per quanto riguarda i sistemi antincendio, si tratta di elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono qualità e utilità e pertanto sono ininfluenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell’immobile e quindi dalla rendita catastale.
La stima catastale deve essere limitata alla condizione di ordinaria apprezzabilità sul mercato, senza prendere pertanto in considerazione un eventuale sovradimensionamento delle stesse, non rispondente alle ordinarie esigenze di una pluralità di eventuali utilizzatori.
Al contrario, i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.) costituiscono componenti annoverabili tra i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”, esclusi dalla stima catastale.
Pertanto, in conclusione, le novità esposte dalle Entrate chiariscono come super ammortamento e iper ammortamento spettino soltanto per le componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti che, in quanto tali, sono escluse dalla determinazione della rendita catastale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Super e iper ammortamento: novità e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate